ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (7029/24) sulla violazione più grave in caso di continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 febbraio 2024, n. 7029
Presidente Cassano, Relatore Casa

Con ordinanza n. 10019/2023 era stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione: «se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione».

Con la sentenza qui allegata, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza. In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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