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Sequestro di dispositivi e sistemi informatici: l’emendamento presentato in Commissione Giustizia al Senato

Come avevamo anticipato, lo scorso luglio era stata presentata una proposta di legge avente ad oggetto modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali.

Nella proposta di legge, dopo aver ricordato come il sequestro dei dispositivi informatici «dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni», si prevedeva l’introduzione dell’articolo 254-ter c.p.p. rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali“.

Il 15 febbraio scorso è stato presentato in Commissione Giustizia al Senato un emendamento che, come si legge sul sito del Ministero della Giustizia, punta ad una maggiore «aderenza ai principi della giurisprudenza costituzionale sui dati a contenuto comunicativo (il riferimento è alla nota sentenza della Corte costituzionale nel caso Renzi) al bilanciamento tra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine, e alla armonizzazione della disciplina di sequestri e intercettazioni».

Più precisamente, la proposta riguarda le diverse fasi del sequestro: apprensione del dispositivo, duplicazione dei contenuti, selezione, effettivo “blocco” dei dati e distruzione del duplicato.

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FASE 1 [art. 254-ter c.p.p. comma 1 e ss.]

Nel corso delle indagini preliminari, il GIP, su richiesta del PM, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, sulla base di due presupposti: la necessità per la prosecuzione delle indagini (in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta) e il rispetto del criterio di proporzione.

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

FASE 2 [art. 254-ter c.p.p. comma 6 e ss.]

Il Pubblico Ministero provvede alla duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, avvisando la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico per la duplicazione e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Tra l’avviso (che deve avvenire entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro) e la data fissata per il conferimento dell’incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

FASE 3 [art. 254-ter c.p.p. comma 12e ss.]

Effettuata l’analisi del duplicato informatico, il Pubblico Ministero: nel caso di dati aventi contenuto non comunicativo, dispone il sequestro dei dati strettamente pertinenti al reato e, comunque, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione;  nel caso di dati aventi contenuto comunicativo, chiede al giudice il sequestro con gli stessi presupposti delle intercettazioni.