Il contraddittorio sui presupposti per la revoca dell’ordinanza di messa alla prova
[a cura di Filippo Lombardi]
Cassazione Penale, Sez. IV, 27 febbraio 2024 (ud. 13 febbraio 2024), n. 8388
Presidente Ciampi, Estensore Mari
Si segnala la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di cassazione ha riepilogato gli adempimenti procedurali richiesti al fine di statuire sulla eventuale revoca dell’ordinanza con la quale il giudice abbia ammesso l’imputato alla prova ex art. 168 bis c.p.
Nel caso di specie, il giudice ha adottato una ordinanza di revoca d’ufficio ai sensi dell’art. 464 octies c.p.p.; ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, «al fine di cui al comma 1 […] il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima».
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto costantemente affermato che «il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti» (in termini, Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 45889, in CED Cass. n. 277387).
Dunque, deve essere esclusa sia la revoca de plano (vale a dire eseguita senza udienza), sia la revoca disposta in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che le parti siano state debitamente avvisate della tematica che sarebbe stata affrontata all’udienza, in modo da poter partecipare al contraddittorio «con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca». Occorre allora che la revoca dell’ordinanza ammissiva avvenga in una udienza, già fissata per altra attività o appositamente programmata, purché le parti siano poste in condizione di conoscere l’oggetto della discussione e partecipare informate.
Il provvedimento di revoca – incidendo direttamente sul diritto di difesa dell’imputato, in relazione ad un esito processuale che ha riflessi sulla ripresa del procedimento per l’irrogazione della sanzione penale – è affetto da nullità generale a regime intermedio, ex artt. 127 co. 5 e 178 co. 1, lett. c), c.p.p. «se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio».