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Processo Delmastro (rivelazione di segreto d’ufficio): l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile di 4 parlamentari del Partito Democratico

Tribunale di Roma, Sez. VIII, Ordinanza, 2 aprile 2023
Presidente dott. Francesco Rugarli

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda e dei profili giuridici trattati, l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile – respinta dal GUP in udienza preliminare – presentata da 4 parlamentari del Partito Democratico (tre Deputati e un Senatore) nel processo penale che vede imputato il Sottosegretario On.le Andrea Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.)

Da un punto di vista processuale, il Tribunale si è soffermato sulla questione relativa alla legittimità della riproposizione, nella fase preliminare al dibattimento, delle domande di ammissione di costituzione di parte civile in precedenza respinte dal giudice dell’udienza preliminare.

La questione si pone dal momento che, con la cd. riforma Cartabia, si è intervenuti sul momento nel quale la costituzione di parte civile deve avvenire (ossia nell’udienza preliminare, laddove prevista, così come previsto dall’art. 79 c.p.p. così come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), ma non si è modificato l’art. 80 comma 5 c.p.p., ai sensi del quale “l’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484“.

Il Tribunale ha evidenziato come nel senso della legittimità della riproposizione della domanda di costituzione di parte civile deponga «l’esplicito disposto dell’art. 80 comma 5 c.p.p.» – il quale, dunque, continua, anche dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, a non impedire una nuova costituzione di parte civile qualora vi sia stata una precedente esclusione in udienza preliminare – essendo, inoltre, «connaturato al sistema il meccanismo per cui la decisione definitiva compete sempre al giudice del dibattimento, al quale possono sempre essere riproposte le questioni comunque risolte dal giudice dell’udienza preliminare».

Passando al merito delle costituzioni di parte civile, il Tribunale ha osservato come, «secondo un consolidato orientamento, ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l’esercizio di azione risarcitoria è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile nella sua sfera di interessi».

Secondo la prospettazione delle parti civili – secondo le quali «la divulgazione dei dati sensibili e riservati concernenti i contenuti delle conversazioni intercorse tra Alfredo Cospito ed esponenti della criminalità organizzata sarebbe avvenuta dall’On.le Delmastro all’ On.le Donzelli con il fine precipuo di preparare l’intervento di questi alla Camera dei Deputati» – «ciò che appare rilevante e decisivo è la dedotta sussistenza di un nesso causale eziologicamente orientato tra la condotta illecita in imputazione contestata al Delmastro e l’evento dannoso, individuato nel contenuto dell’intervento parlamentare del Donzelli, che sfrutta quanto appreso dall’odierno imputato».

A parere del Collegio – si legge nell’ordinanza – «ad essere rilevante e decisivo non è tanto il sostenuto collegamento con la fattispecie del terzo comma e un ritenuto principio di continenza tra la fattispecie del primo comma, qui contestata, e quella delineata dal comma terzo dell’art. 326 c.p.», quanto, piuttosto, il fatto che «nella prospettazione della domanda risarcitoria si delinea un preciso nesso causale, dotato di una propria specifica efficienza, tale da incidere positivamente nella causazione del fatto dannoso, giacché in difetto della condotta illecita qui contestata il danno non avrebbe potuto esserci e non si sarebbe potuto delineare nei termini lamentati dalle costituende parti civili».

Fermo restando che, «evidentemente, l’assunto – richiamando una preordinazione della condotta illecita attribuita al Del Mastro funzionale alla condotta che determina il danno – andrà provato con l’istruttoria, dal punto di vista dell’ammissibilità della costituzione tanto basta».

Non sono stati ritenuti decisivi dai giudici i rilievi sulla mancanza di una specifica contestazione del fatto dannoso, come delineato dalle parti civili, sulla condotta dell’On.le Donzelli: «la posizione di tutela costituzionale a cui ha diritto l’On. Donzelli e la natura del suo intervento precludono qualsiasi contestazione e sindacato sul suo operato in sede giurisdizionale, sicché contrastare l’ammissibilità della richiesta risarcitoria in ragione dell’assenza di contestazioni rivolte all’On. Donzelli è pretendere una condizione impossibile».

Redazione Giurisprudenza Penale

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