Depositata la sentenza delle Sezioni Unite sulla mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 aprile 2024 (ud. 27 ottobre 2023), n. 15069
Presidente Cassano, Relatore Centonze
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 30551/2023, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana, dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione”.
Con la sentenza n. 15069 del 2024, le Sezioni Unite penali hanno affermato che “l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare“.