Sui poteri cognitivi del giudice di appello ai fini del proscioglimento nel merito agli effetti penali, anche in presenza di prescrizione del reato
Cassazione Penale, Sez. IV, 11 aprile 2024 (ud. 3 aprile 2024), n. 14893
Presidente Ciampi, Relatore Serrao
Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice – intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione – può pronunciare l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» e, solo qualora ritenga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevalente, si pronuncerà sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del «più probabile che non»“.