Abnorme il provvedimento con cui il GIP, a seguito della revoca della richiesta di rito abbreviato (chiesto dopo il decreto di giudizio immediato), rimetta le parti dinanzi al giudice dibattimentale
Tribunale di Lecce, Sez. I penale, Ordinanza, 3 aprile 2024
Presidente dott. Malagnino, Giudici dott.ssa Torelli – dott. Marangio Mauro
In tema di rito abbreviato, segnaliamo il provvedimento con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato l’abnormità del provvedimento con cui il G.I.P., dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato e la presentazione di richiesta di rito abbreviato (poi revocata), aveva rimesso le parti innanzi al Giudice dibattimentale per lo svolgimento del rito ordinario.
Il Tribunale ha preso le mosse ricordando come, al di là dei casi espressamente previsti dal codice, non sia consentito al G.I.P. rimettere le parti innanzi al Giudice del dibattimento per il prosieguo del dibattimento, avendo la Cassazione esteso il concetto di irrevocabilità, tipico dell’ordinanza di ammissione del rito, anche alla richiesta stessa, chiarendo che «la possibilità di revocare l’ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l’imputato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi di facoltà non attribuitagli dall’ordinamento processuale se non nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p.».
Nulla cambia qualora – come nel caso in esame – la peculiarità del rito, rispetto all’ordinaria presentazione della richiesta di giudizio abbreviato in udienza (preliminare o pre-dibattimentale o per direttissima), «risieda nello iato spazio-temporale ravvisabile, nell’odierna procedura ex art. 458 c.p.p., tra il momento del deposito in cancelleria della richiesta a norma del comma 1 ed il momento della celebrazione dell’udienza a norma del comma 2».
Nell’ipotesi (qui in esame) di giudizio abbreviato richiesto a seguito d’emissione del decreto di giudizio immediato, «il diretto ed istantaneo effetto prodotto dalla presentazione della richiesta ex art.458 c.p.p. è ancora più significativo e consistente, poiché in tal caso si ha un’immediata regressione del rito, in quanto il G .I.P ., dopo aver già disposto il giudizio dibattimentale, è obbligato a fissare un’udienza innanzi a sé per la celebrazione del rito abbreviato (se “semplice”) o per la valutazione della richiesta (se “condizionata”)».
Il Tribunale evidenzia come «siffatto complesso meccanismo processuale, siffatta eccezionale regressione del processo (che peraltro fa venir meno gli effetti della citazione a dibattimento esplicati dall’emesso decreto di giudizio immediato) non può innescarsi sulla base di una mera “tendenza” dell’imputato, revocabile in qualsiasi momento: evidentemente, invece, tutto ciò è innescato da una ben precisa e ponderata scelta dell’imputato, come tale irrevocabile».
A ciò si aggiunge – osserva il Tribunale – «anche un altro argomento, che prescinde completamente dal tipo di valutazione rimessa in concreto al Giudice: esso deriva dalla disamina della disciplina generale dello spiegarsi degli effetti degli atti di parte».
Orbene, «l’art. 99 co.2 c.p.p. prevede che l’imputato possa togliere effetto all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice». Ciò posto, «si può senz’altro trarre da tale previsione un principio d’ordine generale, ossia che qualsiasi atto di parte, dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice, non può essere revocato per volontà della parte stessa. Infatti, secondo la regola logica e sintattica per cui il più contiene il meno, occorre convenire che se l’imputato non può togliere effetto all’atto compiuto dal difensore dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice, allora a tale atto non può togliere effetto a maggior ragione il difensore medesimo, così come, a fortiori, l’imputato non può togliere effetto all’atto compiuto da se stesso o per se stesso con procura speciale ( come appunto nel caso della richiesta di rito abbreviato) dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice».
Ebbene, nel caso di specie, «in relazione alla richiesta di rito abbreviato è sì ben intervenuto un provvedimento del Giudice, e cioè il G.LP., proprio in conseguenza della predetta richiesta, è stato costretto a fissare l’udienza innanzi a sé ex art.458 co.2 c.p.p. Ne consegue, anche sotto tale profilo, la manifesta irretrattabilità della presentata richiesta di rito abbreviato».
Da ultimo – quanto al tipo di vizio che affligge il provvedimento – il Tribunale ha optato per «una qualificazione in termini di abnormità, così come già riconosciuto da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità in relazione all’ordinanza di revoca del giudizio abbreviato al di fuori dei casi di cui all’art. 441 bis c.p.p.».