Immigrazione e utilizzo di documenti contraffatti o alterati (art. 5 c. 8-bis d. lgs. 286/1998): sollevata questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Vicenza, Sezione GIP, Ordinanza, 22 febbraio 2024
Giudice dott. Venditti
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost,) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 27 Cost.) – dell’art. 5, comma 8 -bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 del codice penale.