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Sulla nozione di “luogo di lavoro”: la sentenza della Corte di cassazione sull’incidente avvenuto durante le riprese della trasmissione televisiva “Ciao Darwin”

Cassazione Penale, Sez. IV, 6 maggio 2024 (ud. 14 marzo 2024), n. 17679
Presidente Di Salvo, Relatore Mari

Segnaliamo ai lettori, in merito alla applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – e, in particolare, in merito alla possibile equiparazione tra un concorrente di una trasmissione televisiva e un lavoratore – la sentenza della Corte di cassazione sull’incidente avvenuto durante le riprese della trasmissione “Ciao Darwin“.

Al fine di delineare la nozione di “luogo di lavoro” – si legge nella sentenza – “occorre fare riferimento a un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi, quindi, un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa; criterio dal quale deriva che il datore di lavoro, all’interno del predetto ambiente, ha l’obbligo di garantire la sicurezza del luogo nei confronti di tutti i soggetti che ivi si trovino a essere presenti“.

Le disposizioni “prevenzionali” – continua la Corte – “sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa; conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale“.

Ciò premesso, ad avviso della Suprema Corte, il Tribunale – che aveva ritenuto che l’incidente in questione non si fosse verificato all’interno di un ambiente lavorativo – “ha fatto una corretta applicazione dei principi predetti“.

Il giudice di primo grado ha, infatti, “escluso che l’ambiente in cui si è verificato l’infortunio fosse qualificabile come “luogo di lavoro” sulla base dell’elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura, in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura“.

Ne consegue – prosegue la sentenza della Corte di cassazione – “che il giudice di merito ha correttamente concluso che il rischio connesso all’utilizzo della predetta struttura non fosse espressione di un rischio di tipo lavorativo, in quanto non correlato all’attività di impresa e non essendo, di fatto, la stessa collocata in uno spazio definibile come destinato ad attività lavorativa; essendo, a propria volta, la predetta struttura finalizzata non all’espletamento dell’attività lavorativa medesima ma a un’attività ludica dalla stessa avulsa e concretizzante un rischio – ovvero quello della caduta – da ritenersi connaturato e consequenziale rispetto al suo utilizzo“.

In conclusione, “correttamente il Tribunale abbia valutato come idonea a determinare l’estinzione del reato – previa esclusione della contestata aggravante ad effetto speciale – l’intervenuta remissione di querela“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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