ARTICOLIDalle Sezioni Unitedelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 19357/2024) sulla continuità normativa tra millantato credito (art. 346 c. 2 c.p.) e traffico di influenze illecite

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2024 (ud. 29 febbraio 2024), n. 19357
Presidente Cassano, Relatore Aprile

Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’ art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019″.

Con la sentenza n. 19357/2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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