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Decreto Caivano e messa alla prova: il Tribunale per i minori di Bari solleva questione di legittimità costituzionale

Tribunale per i minorenni di Bari, Ordinanza, 25 marzo 2024
Presidente Estensore dott.ssa Francesca Stilla

In tema di processo penale minorile e messa alla prova, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 – per contrasto con l’art. 31, secondo comma, della Costituzione, – nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall’art. 609-octies del codice penale limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter del codice penale.

La questione si riferisca alla recente modifica legislativa – introdotta con la legge 13 novembre 2023, n. 159 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. Decreto Caivano) – che ha escluso la messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato, tra le quali la violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di persona di minore età e, dunque, aggravata ai sensi dell’art. 609-ter c.p.

La preclusione introdotta dalla norma in esame – si legge nell’ordinanza – “appare in contrasto con tutto l’impianto normativo che regola il processo penale minorile e che trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 31, comma secondo, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), che è volto principalmente al recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, anche attraverso l’attenuazione dell’offensività del processo“.

Tutta la ratio della disciplina del processo penale minorile – prosegue il Tribunale – “è in effetti basata sulle finalità del recupero del minore e della sua rapida fuoriuscita dal circuito penale, come più volte la Corte costituzionale ha affermato”, essendo “la messa alla prova uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile“.

Prevedere un catalogo di reati (tra cui la violenza sessuale di gruppo aggravata) in relazione ai quali “privare l’imputato della possibilità di accesso a questo importante istituto di recupero e reinserimento sociale, costituisce un vulnus non solo di tutela e protezione del minore autore del reato ma anche di tutela dell’intera collettività contro i rischi di una possibile recidiva“.

Ciò posto – si conclude – “l’attuale normativa di riferimento impedisce al Collegio di valutare la presenza dei presupposti per la sospensione del procedimento e messa alla prova, con grave pregiudizio per le esigenze di recupero e di reinserimento sociale del minore, incensurato e senza altre pendenze, in violazione del secondo comma dell’art. 31 della Costituzione. E’ di tutta evidenza che la nuova formulazione dell’art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, introdotta dopo i gravi fatti di Caivano, fondamentalmente mossa da comprensibili esigenze di sicurezza e ordine pubblico, impedisce il necessario bilanciamento tra le predette esigenze di sicurezza e ordine pubblico e quelle di «protezione dell’infanzia e della gioventù», privilegiando automaticamente le prime“.

Tale emergenza – si aggiunge – “non può giustificare la compressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di minore età, nell’ottica di una asserita generica ed indiscriminata tutela della salute e della incolumità pubblica“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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