ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

DDL cybersicurezza: il testo approvato dalla Camera

Nella seduta di mercoledì 15 maggio, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n. 1717 – che ha assunto la numerazione 1143 presso il Senato – recante “disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici“.

Il testo si compone di 24 articoli – alcuni dei quali prevedono interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale – che introducono, tra le altre modifiche, significativi aumenti di pena per reati quali l’accesso abusivo a sistema informatico (che, nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale, verrebbe sanzionato con la reclusione da due a dieci anni) o il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (che, nell’ipotesi semplice, verrebbe sanzionato con la reclusione da due a sei anni e, in quella aggravata, con la reclusione da tre a otto anni).

Prevista anche l’introduzione di un terzo comma nell’art. 629 c.p. (estorsione) – a sua volta richiamato nell’art. 24-bis d. lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti – ai sensi del quale “chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità“.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com