Repetita iuvant: la Cassazione ribadisce l’inapplicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. ai concorsi pubblici
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 18 settembre 2023 (ud. 24 maggio 2023), n. 38127
Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri
In concomitanza con l’acceso dibattito relativo alla proposta di abrogazione della fattispecie di abuso d’ufficio, la Sesta Sezione della Suprema Corte si è occupata della delicata questione concernente la possibilità di sussumere sotto l’ambito di applicazione delle fattispecie di turbata libertà degli incanti e/o di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente le condotte turbative realizzate nelle procedure di concorso per il reclutamento del personale da parte della PA.
La questione assume un notevole rilievo pratico in quanto, come dimostra lo stesso procedimento sottoposto allo scrutinio della Corte regolatrice nella pronuncia in commento, sovente le Procure della Repubblica hanno fatto ricorso a queste fattispecie per incriminare turbative verificatesi nell’ambito dei c.d. concorsi pubblici, sia nella fase di indizione della procedura sia nella fase di svolgimento della stessa.
La decisione annotata, intervenuta dopo le sentenze nn. 26225/23 e 32319/23 (quest’ultima è stata pronunciata lo stesso giorno di quella in commento) si inserisce nel solco tracciato da queste ultime e afferma, in modo definitivo, l’impossibilità di ricomprendere nell’ambito di applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. le procedure indette dalla P.A. che abbiano oggetto diverso dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi.
Nel corso del presente contributo si analizzeranno i principi di diritto espressi dalla Corte regolatrice che, da un lato, sanciscono definitivamente l’inapplicabilità degli artt. 353 e 353-bis c.p. ai concorsi per il reclutamento del personale da parte della PA e, dall’altro, certificano che l’unica norma penale astrattamente configurabile per simili procedure è quella di cui all’art. 323 c.p. la cui concreta applicabilità, tuttavia, è assai ristretta a causa della difficoltà di configurare, in simili procedure, la “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, fatta naturalmente salva l’ipotesi della violazione dell’obbligo di astensione.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, Repetita iuvant: la Cassazione ribadisce l’inapplicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. ai concorsi pubblici, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6