Il Tribunale di Arezzo revoca la confisca (ex art. 11 l. n. 146/2006) applicata in patteggiamento su beni di società estranee al procedimento penale
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Arezzo, Ufficio GIP/GUP in funzione di giudice dell’esecuzione, 24 aprile 2024
Dott.ssa Giulia Soldini
Con ordinanza del 24 aprile 2024, il GIP presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’incidente di esecuzione presentato da tre società a responsabilità limitata operanti nel settore della lavorazione e del commercio di metallo prezioso per lamentare l’illegittimità della confisca applicata nei loro confronti all’esito di un procedimento penale al quale le istanti erano rimaste del tutto estranee.
In particolare, la misura ablativa contestata era stata disposta nell’ambito di un giudizio penale che aveva visto imputati i legali rappresentati delle società istanti in relazione a condotte associative di rilevanza transnazionale asseritamente finalizzate alla ricettazione ed al commercio abusivo di metallo prezioso. Costoro avevano scelto di definire il procedimento penale avviato nei loro confronti mediante il rito speciale del patteggiamento di cui agli artt. 444 c.p.p. e ss., concordando con l’ufficio della Procura l’applicazione di una pena detentiva sospesa.
Tuttavia, in sede di “omologazione” del patteggiamento, il GIP aveva disposto d’ufficio la confisca per equivalente ex art. 11 della l. n. 146 del 2006 non solo dei beni degli imputati, ma anche dei beni di una serie di società (tra cui le società istanti) ritenute riconducibili agli imputati. Inoltre, la confisca era stata applicata sino alla concorrenza di un importo pari all’intero valore del materiale prezioso commerciato (anziché in relazione al solo incremento patrimoniale asseritamente conseguito dagli imputati, pari allo spread fra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita) e “in solido” fra tutti gli imputati in forza del principio per cui, nel caso di concorso di persone nel reato, la confisca ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, a prescindere dal profitto materialmente ed individualmente realizzato da ognuno.
Dinanzi al giudice dell’esecuzione, le società istanti hanno sollevato molteplici censure.
In primo luogo, esse hanno lamentato che la confisca per equivalente ex art. 11 della l. n. 146/2006 era stata disposta nei loro confronti in aperta violazione del principio di legalità, prevedibilità e sufficiente predeterminazione delle sanzioni penali ex art. 25 Cost. e art. 7 CEDU, in quanto la citata disposizione prevede l’applicabilità della confisca per equivalente ivi disciplinata soltanto nel caso in cui il procedimento penale venga definito con sentenza di condanna, escludendo dunque la possibilità che detta misura possa essere disposta ove il procedimento penale venga definito con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. In subordine, nell’ambito di tale censura, le società hanno altresì chiesto al giudicante di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della l. n. 146/2006 se interpretato nel senso di consentire l’applicazione della confisca per equivalente anche nel caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per contrasto con l’art. 25 Cost e con l’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
In secondo luogo, le società istanti hanno eccepito l’illegittimità della confisca per la palese e flagrante violazione delle garanzie partecipative discendenti dall’art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea nel caso G.I.E.M. e altri, nonché dall’art. 8, paragrafi 1, 7 e 9 della Direttiva 2014/42/UE, in ragione del loro mancato coinvolgimento nel procedimento penale in cui era stata disposta la misura contestata e del conseguente difetto di un qualsivoglia accertamento sostanziale di colpevolezza. Infatti, la confisca era stata disposta sulla base del mero assunto della piena e automatica immedesimazione del legale rappresentante con le società, senza alcuna forma di partecipazione di queste ultime al procedimento penale e dunque in spregio al loro diritto di difesa. Inoltre, il giudicante aveva omesso di considerare che le società erano indiscutibilmente enti dotati di una reale autonomia e di una propria effettività giuridico-economica. Al fine di provare tale circostanza, le società hanno presentato al giudice dell’esecuzione una serie di istanze istruttorie, in parte accolte dal GIP presso il Tribunale di Arezzo. In subordine, nell’ambito di tale doglianza, le istanti hanno altresì chiesto al giudicante di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale di carattere interpretativo ai sensi dell’art. 267 TFUE concernente il rispetto della pertinente normativa europea regolante la partecipazione dei terzi ai procedimenti di confisca.
Infine, le istanti hanno contestato il difetto di proporzionalità della confisca applicata sui loro beni in quanto la misura ablativa era stata disposta per un importo che superava di oltre venticinque volte quello dell’utilità economica effettiva che le persone fisiche imputate nel procedimento penale avevano in ipotesi conseguito.
Con l’ordinanza in commento, il GIP presso il Tribunale di Arezzo ha ritenuto condivisibili le censure della difesa in merito all’impossibilità di desumere la natura fittizia delle società dalla mera circostanza che le stesse fossero amministrate da soggetti imputati individualmente – e non in qualità di rappresentanti legali delle società – nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite relative al commercio di metallo prezioso, e cioè correlate allo stesso settore di attività di cui all’oggetto sociale delle istanti. Il giudicante ha inoltre sostenuto che la difesa avesse fornito piena prova che le società non erano meri schermi fittizi, attraverso cui gli imputati avevano agito come titolari effettivi dei beni, bensì enti perfettamente operanti e dotati di una reale autonomia.
In considerazione di tale statuizione, il giudice dell’esecuzione, pur ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della l. n. 126/2006 sollevata dalle società, ha poi concluso per l’irrilevanza di tale questione nell’ambito del relativo giudizio. Allo stesso modo, il giudicante ha ritenuto non rilevante la questione interpretativa posta alla base della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalle società.
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Cafaro, Il Tribunale di Arezzo revoca la confisca (ex art. 11 l. n. 146/2006) applicata in patteggiamento su beni di società estranee al procedimento penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6