CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La bancarotta colposa e il nuovo art. 2086 c.c. Alcune riflessioni sulla proposta di riforma dei reati fallimentari elaborata dalla commissione Bricchetti

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6 – ISSN 2499-846X

Con la macro riforma della crisi d’impresa il legislatore ha voluto anticipare la tutela della par condicio creditorum estendendo i presìdi alla continuità aziendale che assume definitivamente autonoma meritevolezza di tutela. Quest’inversione di paradigma è il risultato di un lungo percorso di riforme che hanno visto l’introduzione di numerosi istituti deflattivi dell’extrema ratio concorsuale: la liquidazione giudiziale. Proprio con il fine di incentivare il ricorso a tali istituti, le prime disposizioni del codice della crisi che sono entrate in vigore nel 2019 hanno ridisegnato l’ordine logico degli oggetti di tutela della disciplina.

L’art. 2086 co. 2 c.c., invero, ha previsto per il titolare della gestione dell’impresa collettiva l’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di garantire la continuità aziendale e prevenire la crisi d’impresa ovvero di rilevarla tempestivamente e porvi rimedio ripristinando la continuità aziendale attraverso il ricorso alle procedure previste dal nuovo codice.

Trattasi – sine dubio – di un obbligo giuridico che integra la posizione di garanzia del gestore dell’impresa chiamato ad intervenire per evitare il verificarsi di eventi avversi alle logiche di continuità aziendale. In materia di reati concorsuali, l’evento da evitare – ça va sans dire – non può che ravvisarsi nel dissesto, sicché appare naturale ricollegare la violazione colpevole di tale obbligo ad un reato colposo. Con lo scopo di sensibilizzare il titolare della gestione d’impresa all’adeguata organizzazione per fini preventivi, il legislatore da un lato offre una via di salvezza a chi si è conformato alla regola cautelare dell’art. 2086 co. 2 c.c., e non ha potuto evitare il dissesto, dall’altro sanziona chi ha violato tale regola.

Sebbene già l’odierno art. 330 C.C.I.I. (già art. 224 L.F.) sia idoneo a punire le condotte specificamente colpose e causative del dissesto, il progetto di riforma proposto dalla commissione ministeriale Bricchetti compendia le forme di bancarotta colposa in un’unica norma, consacrandone, attraverso la specificazione della rubrica e la migliore collocazione sistematica, l’autonoma dignità ontologica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Rochira, La bancarotta colposa e il nuovo art. 2086 c.c. Alcune riflessioni sulla proposta di riforma dei reati fallimentari elaborata dalla commissione Bricchetti, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 6