Sulla possibilità per il giudice di utilizzare, ai fini della deliberazione, materiale proveniente da internet non formalmente acquisito agli atti
Cassazione Penale, Sez. I, ud. 19 aprile 2024, n. 24117
Presidente Casa, Relatore Aprile
In tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione (art. 526 c.p.p.), segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la prima sezione penale ha affermato il seguente principio di diritto: «non sono utilizzabili, ai fini della deliberazione, informazioni tratte in camera di consiglio da siti internet di meteorologia o climatologia, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti».
Nel ribadire tale principio – già in passato affermato con riferimento, ad esempio, alla possibilità di utilizzare informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet google maps – i giudici hanno affermato che, «nel campo delle valutazioni scientifiche di risultante tecniche, il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall’apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l’impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell’iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso».
Tra l’altro – si legge in sentenza – «tale documentazione era stata utilizzata dalla Corte di Assise di Appello per scardinare il ragionamento del primo giudice», in contrasto con il principio secondo cui, «in tema di prova, le cd. “fonti aperte” – reperibili anche tramite la rete internet – possono costituire solo un parametro con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l’imputazione».
Da ultimo, i giudici osservano come «tali documenti non erano dotati di alcuna attendibilità, non essendo stati rilasciati dalle competenti autorità pubbliche di certificazione delle condizioni climatiche e meteorologiche» e ciò contrasta anche con il principio secondo cui «il giudice può porre a fondamento della propria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale sia accertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani da fonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità».