CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

In tema di procedibilità d’ufficio di lesioni personali e violenza privata

in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 7-8 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del giorno 8.11.2023
Presidente Dott. Luigi Tirone, Giudici Dott. Daniele Mercadante – Dott. Matteo Gambarati

Il Tribunale di Reggio Emilia, in data 8 novembre 2023, si è espresso tramite ordinanza circa la richiesta avanzata dalla difesa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, lett. b), n. 2 e lett. e) D. Lgs. 150/2022 con il quale sono state modificate e introdotte ipotesi di procedibilità d’ufficio per il delitto di lesioni personali e quello di violenza privata.

Secondo la difesa, infatti, vi sarebbe un contrasto con l’art. 76 Cost. per superamento dei limiti prescritti dalla delega legislativa di cui all’art. 1, c. 15 L. 134/2021 e, più nel dettaglio, il legislatore avrebbe posto in essere non un eccesso di delega ma, piuttosto, una parziale esecuzione della stessa.

È innanzitutto necessario ricordare che l’art. 2, c. 1, lett. b) del citato decreto ha sostituito il secondo comma dell’art. 582 c.p. con il seguente: “si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’art. 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro la persona incapace, per età o per infermità”.

Di fatto, rispetto al testo previgente, si è introdotta la procedibilità d’ufficio del delitto di lesioni personali nel caso in cui la malattia abbia una durata superiore ai venti giorni e sia stato commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, mantenendo inalterate le ipotesi già previste.

Ugualmente, per quanto riguarda il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., il D. Lgs. 150/2022 ha introdotto il nuovo comma terzo nel quale si stabilisce la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la condotta venga perpetrata a danno di soggetto incapace, per età o infermità, ovvero nelle ipotesi di violenza privata aggravata dalle circostanze di cui all’art. 339 c.p.

Ebbene, secondo la prospettazione difensiva, il legislatore non avrebbe dato piena esecuzione alla delega di cui all’art. 1, c. 15, lett. b) L. 134/2021, nel quale si richiede di “prevedere l’estensione del regime della procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o infermità”.

Ad avviso della difesa, diversamente, il legislatore avrebbe dovuto limitare la procedibilità d’ufficio per i reati in questione solo in casi di offesa ad incapace per età o infermità, rendendo tutte le ipotesi non superiori, nel minimo edittale, ad anni due di reclusione procedibili a querela di parte.

Interrogato sul punto, il Tribunale di Reggio Emilia afferma di non condividere integralmente le argomentazioni della difesa poste a fondamento della questione di legittimità costituzionale e le relative motivazioni.

Al contrario, i giudici di merito colgono l’occasione per rimarcare il fondamento della procedibilità d’ufficio, quale struttura processuale dedita a tutelare interessi di natura pubblicistica offesi dal reato. Inoltre, nell’ordinanza in oggetto si ricorda che, in contesti di particolare allarme sociale, il diritto, sia sostanziale che processuale, non intende concedere alle parti private la disponibilità dell’azione penale, prevedendo la procedibilità senza che la persona offesa sporga querela.

Il provvedimento in commento affronta quindi con ordine le argomentazioni a difesa della legittimità dell’art. 2, c. 1, lett. b), n. 2) e lett. e) D. Lgs. 150/2022.

Più nel dettaglio, il Tribunale di Reggio Emilia ritiene in prima battuta sussistente il requisito della pertinenza della questione: ciò in quanto una eventuale declaratoria di incostituzionalità dei commi sopra ipotizzati come incostituzionali, allargherebbe le maglie della procedibilità a querela dei reati di cui agli artt. 582 e 610 c.p. e imporrebbe un proscioglimento degli imputati, difettando la denuncia – querela nel caso di specie.

Chiarito il fatto che il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, il Tribunale ritiene che nel caso di cui trattasi non vi siano giustificati dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto (c.d. non manifesta infondatezza) e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, i giudici di merito richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 76 Cost., nel prevedere principi e criteri direttivi in materia, non annulla la discrezionalità del legislatore nell’esercizio della delega conferita, ma la circoscrive.

Il Tribunale ricorda, sul punto, la sentenza 15/1999 della Corte Costituzionale che ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 4, lett. a) D. Lgs. 509/1994 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Ciò al fine di condividere l’affermazione in essa contenuta secondo la quale “nell’ambito dei confini stabiliti dalla delega, è da riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta fra le alternative ad esso offerte”.

Con ciò intendendosi libero il delegato di valutare specifiche e complesse situazioni da disciplinare, a maggior ragione in ambito penale dove regna il bilanciamento tra principi di extrema ratio e politica repressiva, salvo l’invalicabile principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, risulterebbe costituzionalmente illegittimo, piuttosto, un conferimento di delega con limiti stringenti poiché “annullerebbe, di fatto, quella discrezionalità vincolata al rispetto del principio di ragionevolezza che la Corte Costituzionale riconosce in capo al legislatore delegato”.

Sostiene, quindi, il Tribunale che l’interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 1, c. 15, lett. b) della Legge delega rende priva di fondamento la doglianza sollevata dalla difesa poiché l’utilizzo di locuzioni “a ulteriori” e “nell’ambito” da parte del legislatore delegante altro non rappresenta se non quel margine di discrezionalità con cui il Parlamento ha conferito la delega, affinché venissero selezionate ipotesi delittuose dal contenuto disvalore penale e se ne prevedesse la procedibilità a querela della persona offesa.

Infatti, come anticipato, il legislatore delegato ha considerato nella suddetta selezione ipotesi in cui vengono in rilievo interessi di natura pubblicistica che, nel caso dell’art. 610 c.p., si hanno riguardo alla persona offesa incapace per età o infermità o in presenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p. e, nel caso delle lesioni volontarie, concernono le ipotesi aggravate dall’uso dell’arma, come evidenziato dalla Relazione Illustrativa aggiornata al testo definitivo del D. Lgs. 150/2022 (G.U., Serie Generale, 19.10.2022, n. 245, Suppl. Straordinario n. 5).

In ragione di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che il Governo si sia correttamente mantenuto nell’ambito discrezionale che gli è stato riservato dalla Legge delega.

In secondo luogo, il Tribunale di Reggio Emilia richiama i pareri positivi espressi nel settembre 2022 dalle Commissioni giustizia presso il Senato e la Camera sul testo approvato che, seppur non vincolanti, possono “contribuire alla corretta esegesi” della Legge delega, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nelle sentenze 308 e 193 del 2002.

Infine, appare opportuno – secondo il provvedimento in commento – richiamare la sopravvenienza legislativa della L. 60/2023 del tutto in linea con la scelta adottata dal Governo in tema di lesioni personali e violenza privata.

Suddetta legge, infatti, prevede la procedibilità di ufficio in tutti i casi di contestazione di una delle aggravanti di cui all’art. 416bis1 c.p. e, cioè, in caso di offesa che involga interessi di natura pubblicistica.

In conclusione, nel caso della procedibilità d’ufficio dei delitti di cui agli artt. 582 e 610 c.p., il Tribunale di Reggio Emilia ritiene correttamente esercitato il potere legislativo conferito al Governo con la L. 134/2021 poiché contenuto nei “fisiologici margini di discrezionalità” impliciti in qualsiasi Legge delega, dovendo pertanto rigettare la richiesta della difesa di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c.1, lett. b), n. 2 e lett. e) D. Lgs. 150/2022.

Si segnala, per completezza, che il legislatore ha recentemente modificato l’art. 582, c. 2, c.p. con il D. Lgs. 31/2024 annoverando tra i casi procedibili d’ufficio quelli in cui si concretizzano le circostanze aggravanti di cui all’art. 583quater, c. 2, primo periodo c.p. di “lesioni personali […] a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, in linea con la scelta di tutelare interessi di natura pubblicistica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
O. de Paris, In tema di procedibilità d’ufficio di lesioni personali e violenza privata, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 7-8