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Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.): sollevata questione di legittimità costituzionale per il trattamento sanzionatorio della condotta di sfregio

Tribunale di Taranto, Sezione GIP – GUP, Ordinanza, 7 luglio 2023
Giudice dott. Francesco Maccagnano

In tema di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (reato introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69), segnaliamo l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies c.p. – in in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione – nella parte in cui punisce con la reclusione «da otto a quattordici anni», anziché con quella «da sei a quattordici anni», la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso.

Ad avviso del giudice a quo, «la cornice edittale prevista anche in riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto appare considerevolmente ed irragionevolmente superiore a quella prevista per fattispecie del tutto omogenee, lesive del bene giuridico dell’integrità psicofisica», nonché «irragionevolmente pari a quella prevista per la più grave ipotesi di deformazione del volto, prevista dal medesimo art. 583 -quinquies c.p.».

Deve ritenersi, dunque, che «una cornice edittale estremamente alta quale quella prevista dall’art. 583 -quinquies c.p. sia intrinsecamente irragionevole, e ciò in quanto essa inevitabilmente comporta che i più lievi fra i fatti appartenenti alla classe di condotte penalmente rilevanti di “causazione violenta di sfregi permanenti al volto” siano puniti con pene che sarebbero idonee a punire fatti appartenenti alla medesima classe di condotte connotati da ben maggiore offensività».

La gravità di un fenomeno criminoso e l’allarme sociale destato da una classe di condotte dagli effetti potenzialmente altamente lesivi – conclude l’ordinanza – «non possono e non devono portare all’obliterazione dei fondamentali principi di garanzia previsti dalla Carta costituzionale. Una simile – invero ovvia – considerazione non può che imporre a questo G.u.p. di sollevare la questione di costituzionalità delineata supra, nella piena convinzione che soltanto un diritto penale intimamente coerente, non connotato da inopinati eccessi sanzionatori (talora, peraltro, in concreto inidonei a sortire effettivi e misurabili effetti general-preventivi o special-preventivi), possa svolgere in maniera adeguata la funzione orientativa, la funzione preventiva e la funzione rieducativa che gli sono proprie».

Redazione Giurisprudenza Penale

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