Sulla competenza territoriale nel caso di diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato
Cassazione Penale, Sez. V, 8 luglio 2024 (ud. 15 marzo 2024), n. 26919
Presidente Sabeone, Relatore Brancaccio
Segnaliamo ai lettori, in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di cassazione – investita di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia), da parte del Tribunale di Milano – ha affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
In punto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, i giudici hanno evidenziato che il giudice «ha motivato la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi», così allineandosi «agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità recentemente formatasi in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per risolvere una questione di competenza territoriale».
La questione rimessa ex art. 24-bis c.p.p. era la seguente: «se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, e dunque ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicchè, quando questi non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.“.
Questa la soluzione della Corte di cassazione: «in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione».