ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Approvato dalla Camera il ddl sicurezza

Nella giornata di ieri, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (AC. 1660-A).

Il testo – che passa ora all’esame del Senato – prevede diverse modifiche al codice penale, tra le quali l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 415-bis c.p. (rubricato “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”), secondo il quale “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.

Sempre in tema di resistenza passiva, si segnala la modifica in tema di “rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti” – all’interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – attraverso l’introduzione di una nuova disposizione ai sensi della quale “chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.

In tema di norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione (decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), si propone di modificare l’art. 1-bis comma 1 aggiungendo, al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» le seguenti: «o ferrata» e di sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» con le seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro», nonché di sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite» (così, di fatto, prevedendo che i cd. blocchi stradali o ferroviari siano puniti a titolo di illecito penale e non di illecito amministrativo).

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com