Abolitio criminis parziale del traffico di influenze illecite (Legge 9 agosto 2024, n. 114): la memoria con cui la Procura di Foggia ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, memoria difensiva, 19 settembre 2024
Sostituti Procuratori Miriam Lapalorcia – Enrico Giacomo Infante
Segnaliamo ai lettori, con riferimento alla recente abolitio criminis parziale dell’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) ad opera della Legge 9 agosto 2024, n. 114, la memoria con cui la Procura di Foggia ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art.1 comma 1 lett. e) della citata legge per contrasto con l’art. 117 Cost. per il tramite dell’art. 12 della Convenzione di Strasburgo sulla corruzione (norma interposta e quindi parametro di legittimità costituzionale).
Ai sensi della disposizione appena citata, l’articolo 346 -bis c.p. è stato sostituito dal seguente:
Art. 346 -bis (Traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 -bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.