Il Tribunale di Siena si pronuncia sulla configurabilità del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. “revenge porn”)
Tribunale di Siena, sezione penale in composizione monocratica, 18 dicembre 2023
Giudice Dott. Francesco Cerretelli
Segnaliamo ai lettori, in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. “revenge porn” di cui all’art. 612-ter c.p.), la sentenza con cui il Tribunale di Siena ha affermato i seguenti principi di diritto:
– in caso di rapporto sessuale consumato tra più persone, il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn) non viene integrato se l’immagine o il video viene inviato, consegnato o ceduto da parte di una persona che partecipava all’atto sessuale ad un’altra delle persone partecipanti giacché in questo caso il video o l’immagine non vengono divulgati ma mantengono la loro destinazione privata;
– il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn) è una norma a più fattispecie che elenca cinque diverse modalità realizzative della condotta: “inviare”, “consegnare”, “cedere”, “pubblicare” o “diffondere”. Le prime tre condotte rappresentano attività di cessione mentre le ultime due rappresentano attività pubblicitarie. Poiché si ha una “diffusione” quando si trasmette un contenuto ad un numero indeterminato di persone in qualunque forma, “mostrare” video o immagini sessualmente espliciti ad un numero limitato di persone non integra il reato di cui all’art. 612 ter cod. pen. ma la più tenue fattispecie di diffamazione;
– non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, ivi inclusi rapporti sessuali, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso. L’assenza del consenso a essere ripreso non vale nemmeno a integrare il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (art. 612-ter cod. pen.) in quanto per il perfezionamento del reato il solo dissenso ad essere richiesto è quello alla divulgazione del video o dell’immagine.