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Processo a De Pasquale e Spadaro (Eni Nigeria): il parere reso alla difesa degli imputati dalla Prof.ssa Ruggieri e dal Prof. Marcolini

Mettiamo a disposizione dei lettori – con riferimento al processo che vede imputati, presso il Tribunale di Brescia, i magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per il reato di cui all’art. 328 c.p. (nel quale è stata recentemente emessa la sentenza di primo grado) – il parere pro veritate reso alla difesa degli imputati dalla Prof.ssa Francesca Ruggieri (Ordinario di Diritto Processuale penale e Direttore del Dipartimento di diritto, economia e cultura presso l’Università degli Studi dell’Insubria) e dal Prof. Stefano Marcolini (Associato di Diritto Processuale penale presso l’Università degli Studi dell’Insubria).

Il quesito posto alla Prof.ssa Ruggieri e al Prof. Marcolini era il seguente:

«Quali siano i doveri del Pubblico Ministero che, nel corso di un dibattimento giunto in fase di repliche, riceva, senza previo avviso o coordinamento, da altro pubblico ministero titolare di diverso procedimento, bozze di elaborazioni del predetto P.M. e una bozza di annotazione della polizia giudiziaria, aventi ad oggetto fatti del diverso procedimento ma asseritamente rilevanti anche per il dibattimento in fase di conclusione o quantomeno per il giudizio sulla personalità di taluno degli imputati.

In particolare:

a) se sussista un obbligo del P.M. del dibattimento (giunto in fase conclusiva) di attivarsi per ottenere la formalizzazione dei predetti elaborati e la conseguente trasmissione formale di evidenze (testimonianze, relazioni di polizia giudiziaria) suscettibili di deposito ex art. 430 c.p.p.;

b) se il combinato disposto degli artt. 358 e 430 c.p.p. comporti un obbligo incondizionato del P.M. del dibattimento (giunto in fase conclusiva) di attivarsi per depositare detti elementi o se sussista un potere/ dovere di valutazione degli stessi e quali siano i correlativi parametri di riferimento (fondatezza, pertinenza, rilevanza, decisività)».

Posto che, secondo la contestazione, «gli imputati avrebbero omesso di depositare presso la segreteria, a favore delle difese, una serie di informazioni che un collega del medesimo Ufficio aveva fatto avere loro», il presente parere – si legge nel documento – «intende accertare se esista o meno l’asserito obbligo di facere che sarebbe stato violato dai due PM e, quindi, avrebbe portato alla consumazione del reato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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