Profili di criticità del nuovo art. 174-sexies Legge n. 633/1941 in relazione al D. Lgs. n. 231/2001
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11 – ISSN 2499-846X
di Gabriele Pezzano e Assunta Buongiorno
Lo scorso 8 ottobre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 143 del 2024, meglio conosciuta come Decreto Omnibus, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 113 del 9 agosto 2024, recante “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico”.
Tra le tante novità di rilievo apportate, la nuova disciplina ha introdotto una specifica disposizione legislativa finalizzata al potenziamento della tutela dei diritti d’autore, specialmente nel contesto digitale, incrementando la responsabilità dei fornitori di servizi digitali e ampliando la possibilità di intervento delle autorità competenti.
L’art. 6-ter comma 1 del Decreto-Legge, convertito dalla legge n. 143 del 2024, ha riscritto ex novo l’articolo 174-sexies della legge n. 633 del 1941, che regolamenta la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Il nuovo art. 174-sexies è ora composto da tre commi, il primo dei quali impone in capo ai soggetti citati un vero e proprio obbligo di denuncia che sorge allorquando questi siano venuti a conoscenza dell’esistenza di condotte penalmente rilevanti, siano esse in corso, compiute ovvero anche solo tentate: «i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse pony server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili».
Le ipotesi di reato su cui grava il dovere di segnalazione sono anzitutto quelle previste nella medesima legge (reati in materia di diritto d’autore) nonché l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) e la frode informatica (art. 640-ter c.p.).
Al fine dell’insorgenza dell’obbligo di denuncia, inoltre, non rileva il mero sospetto bensì occorre la piena e certa conoscenza della commissione degli illeciti, consumati o tentati, penalmente rilevanti.
La disposizione normativa prosegue al secondo comma sancendo, per i soggetti di cui al comma precedente che non risiedono stabilmente nel territorio dell’Unione Europea ma che offrono servizi nel nostro Paese, un ulteriore obbligo di comunicazione di un contatto che consenta una comunicazione diretta e telematica con l’autorità competente al fine di dare esecuzione alla legge: «i soggetti di cui al primo comma devono designare e notificare all’Autorità giudiziaria per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabili nell’Unione europea e che offrono esercizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all’Autorità il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l’Autorità medesima ai fini dell’esecuzione della presente legge».
Dunque, l’omessa comunicazione di tale punto di contatto, idoneo a garantire l’esecuzione della normativa, rappresenta una nuova fattispecie di reato.
Entrambe le disposizioni sono sanzionate penalmente ex art. 174-sexies, terzo comma, il quale afferma che «fuori dai casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino a un anno; si applica l’articolo 24bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231».
Il punto nevralgico, nonché critico e foriero di perplessità, della relazione tra l’articolo 174-sexies così come introdotto dalla legge n.143 del 2024 e il decreto legislativo n. 231 del 2001, è rappresentato proprio dal rinvio, ai sensi del terzo comma del Decreto Omnibus, all’articolo 24bis.
È evidente come il testo della norma in esame “si applica l’articolo 24bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231” manchi di specificità.
Il riferimento, generico e non contestualizzato, non permette di individuare con chiarezza quale reato presupposto, tra quelli contenuti nel fitto elenco previsto dall’art. 24bis del D. Lgs. n. 231 del 2001, dovrebbe configurarsi nè quale sanzione pecuniaria ovvero interdittiva dovrebbe essere comminata, sollevando così significative perplessità circa la concreta applicabilità della disposizione in esame in capo alle persone giuridiche.
L’individuazione del reato presupposto e la conseguente determinazione della sanzione applicabile non possono essere certamente rimesse all’interpretazione dei lettori né può farsi ricorso all’analogia, vietata nella legge penale in favore del principio di tassatività che impone l’individuazione specificata delle norme incriminatrici da parte del legislatore.
Si può ritenere, per tali ragioni, che l’assenza di una chiara previsione normativa determini una significativa incertezza, che rende dubbia sul piano della legittimità l’estensione della nuova disciplina introdotta dall’art. 174-sexies alla responsabilità amministrativa degli enti.
Qualora il legislatore intenda introdurre una nuova fattispecie incriminatrice nel catalogo di reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001, parrebbe infatti preferibile, per ragioni di coordinamento normativo e certezza del diritto, apportare modifiche specificamente e direttamente sul testo normativo sopracitato.
Le vituperate ed in passato abusate tecniche di rinvio normativo generano evidenti difficoltà di applicazione e, nel caso in parola, veri e propri deficit normativi.
Alla luce di tali criticità, appare evidente che il rinvio che il terzo comma dell’art. 174-sexies opera in relazione all’art. 24bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, così come attualmente formulato, risulti quantomeno di difficile applicazione.
Si auspica pertanto, al fine di dotare di concretezza ed efficacia la nuova disposizione normativa, un intervento del legislatore che meglio contestualizzi l’estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231 del 2001 a tali nuove fattispecie incriminatrici.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Pezzano – A. Buongiorno, Profili di criticità del nuovo art. 174-sexies Legge n. 633/1941 in relazione al D. Lgs. n. 231/2001, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 11