ARTICOLIDALLA CONSULTADIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANO

Depositata la sentenza della Corte costituzionale sull’obbligo di testimonianza da parte del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato

Corte costituzionale, 16 dicembre 2024 (ud. 25 novembre 2024), sentenza n. 200
Presidente Amoroso, Relatore Petitti

Come avevamo anticipato, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 27 comma 2, 29 e 117 Cost. (l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) – della norma di cui all’art. 199, comma 1 del codice di procedura penale nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre, prevede un’eccezione per la persona offesa dal reato e, in subordine, nella parte in cui prevede un’eccezione per la persona offesa dal reato anche nell’ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.

Con la sentenza n. 200 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate.


Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:

Non è irragionevole l’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.
Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, riferite agli articoli 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha affermato che tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia, in quanto essa, da un lato, corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall’altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre È stata altresì disattesa – per il carattere fortemente “manipolativo” della sollecitata pronuncia – la richiesta subordinata del rimettente, diretta a ottenere l’eliminazione dell’obbligo di deporre del congiunto, persona offesa, nell’ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.
Infine, la Corte ha sottolineato che quella del prossimo congiunto, offeso dal reato, non si differenzia da un’ordinaria testimonianza, sicché nei suoi confronti può essere applicata, ove ne ricorrano gli estremi, la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale.
Roma, 16 dicembre 2024

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com