Riesumato il principio di non dispersione dei mezzi di prova?
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 17 ottobre 2024, n. 44793
Presidente Di Stefano, Relatore Pacilli
Inquietante la pronuncia della suprema Corte qui in commento. Il ricorso in cassazione deduceva violazione degli artt. 191 e 178 lett. c) c.p.p. per avere il giudice di primo grado acquisito illegittimamente ex art. 507 c.p.p. le intercettazioni ambientali, non depositate dal P.M. e quindi inutilizzabili.
Era accaduto che le parti non avevano prestato il consenso all’acquisizione di tabulati e conversazioni intercettate, ma il giudice, nel provvedere ex art. 507 c.p.p., avrebbe violato il diritto di difesa, atteso che “le intercettazioni costituivano l’unica fonte di prova a sostegno della condanna”, e avrebbe “precluso al difensore la possibilità di avere reale contezza del materiale probatorio a carico dell’imputato, inducendolo in concreto ad effettuare una erronea valutazione degli atti di causa, con conseguente erronea scelta del rito”.
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, dapprima ricorda la regola generale e quindi riconosce che il P.M. è tenuto a trasmettere al G.I.P., ex art. 416, comma 2, c.p.p., l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la violazione di tale obbligo determina l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. L’art. 526 c.p.p. sancisce, infatti, l’utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove “legittimamente acquisite” e, poiché conversazioni intercettate e tabulati telefonici rappresentano “prove”, per essere utilizzati a carico o a favore dell’imputato, devono prima entrare nel procedimento attraverso la loro formale (e legittima) acquisizione. La Corte rammenta anche che, proprio in tema di tabulati telefonici, ebbe occasione di affermare che l’inutilizzabilità degli atti, non trasmessi ai sensi dell’art. 416, comma 2, c.p.p., è una sanzione di carattere generale che non è limitata ad una sola fase processuale, ma può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ma, una volta ricordata la regola generale, la sentenza indica l’eccezione, sostenendo che “la deroga allo schema procedimentale sopra decritto non comporta necessariamente la dispersione degli elementi di indagine acquisiti dal pubblico ministero”.
A sostegno della propria tesi, la Corte riesuma un risalente precedente, secondo cui “l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare permane finché gli stessi restano estranei al compendio probatorio acquisito al dibattimento” e che detti atti “possono essere assunti, e conseguentemente utilizzati dal giudice del dibattimento ex art. 507 cod. proc. pen.”, attesa la “natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova”.
Nel caso in esame, quindi, secondo la pronuncia in commento, l’acquisizione delle intercettazioni, anche se non depositate dal pubblico ministero, è avvenuta ritualmente, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., con la conseguenza che esse “ben potevano essere poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità del ricorrente”. Peraltro, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, “nessuna violazione del diritto di difesa, con riguardo alla scelta del rito, si è realizzata per effetto dell’acquisizione dei tabulati”, atteso che “tale acquisizione è avvenuta, come detto, nel rispetto delle norme che regolano la fase dibattimentale del procedimento”.
Infine, la sentenza conclude richiamando un precedente in tema di istruzione dibattimentale, secondo cui, “il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della cosiddetta “discovery”, che è principio che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Filippi, Riesumato il principio di non dispersione dei mezzi di prova?, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 12