CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Nessuna misura di prevenzione può essere imposta a chi è assolto in sede penale

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 1 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2024 (ud. 30 ottobre 2024), n. 45280
Presidente Aprile, Relatore Giordano

La Corte di cassazione ha pronunciato un’interessante sentenza sul tormentato tema delle misure di prevenzione e in particolare sui rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione. Con questa pronuncia la Corte di cassazione rafforza l’indirizzo giurisprudenziale più garantista e di maggior buon senso.

Finora si registra, infatti, in giurisprudenza un contrasto in ordine alla formulazione del giudizio di pericolosità, presupposto per l’adozione delle misure di prevenzione e, come nel caso di specie, della confisca di prevenzione.

Secondo un certo orientamento, tuttora in auge, premessa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, il giudice potrebbe valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p., qualora risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Filippi, Nessuna misura di prevenzione può essere imposta a chi è assolto in sede penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 1