Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.): il Tribunale di Bergamo solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP, Ordinanza, 14 ottobre 2024
Giudice dott.ssa Alessia Solombrino
Segnaliamo ai lettori, in tema di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso“, l’ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – dell’art. 583-quinquies, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena della reclusione «da otto a quattordici anni» invece che «da quattro a dodici anni» la condotta di lesioni dalla quale derivi uno sfregio permanente al viso privo di efficacia deformante, nonché nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.
In subordine, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 583-quinquies, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena della reclusione «da otto a quattordici anni» invece che «da sei a dodici anni» la condotta di lesioni dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente al viso, laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché nella parte in cui prevede l’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., laddove l’autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa