CONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

La sola scheda SIM non costituisce oggetto materiale delle condotte sanzionate dall’art. 391-ter c.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 1 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. VI, 25 novembre 2024 (ud. 11 settembre 2024), n. 42941
Presidente De Amicis, Relatore Tripiccione

Nella sentenza in esame, la Sezione Sesta della Corte di Cassazione affronta la questione giuridica inerente la possibilità di considerare o meno la sola scheda SIMapparecchio telefonico” ovvero “dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”, ai sensi dell’art. 391-ter c.p. (che tipizza il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti), giungendo alla conclusione che la scheda SIM non è idonea, di per sé, a costituire oggetto materiale delle condotte sanzionate dall’art. 391-ter c.p.

Nel caso concreto, la Sezione Sesta della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso, afferma che la condotta consistita nell’introdurre in carcere una scheda SIM non integra il delitto previsto e punito dall’art. 391-ter c.p., poiché la sola scheda SIM non può considerarsi “apparecchio telefonico” o “dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”, ai sensi dell’art. 391-ter c.p.

La soluzione ermeneutica indicata dalla Corte di cassazione deriva da un’interpretazione letterale, teleologica e sistematica del citato art. 391-ter c.p. a fronte della quale l’oggetto delle condotte sanzionate dalla norma in esame va necessariamente circoscritto ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi idonei ad effettuare le comunicazioni, da intendersi nella loro unitarietà, con esclusione di singoli accessori.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Rossi, La sola scheda SIM non costituisce oggetto materiale delle condotte sanzionate dall’art. 391-ter c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 1