Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.): anche il Tribunale di Catania solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Catania, Sezione GIP/GUP, Ordinanza, 20 gennaio 2025
Giudice dott. Ottavio Grasso
Segnaliamo ai lettori, in tema di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso“, l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania – dopo che analoghe questioni erano state già sollevate dai Tribunali di Bergamo e Taranto – ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies del codice penale, nella misura in cui, al primo comma, prevede per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso un limite edittale non inferiore a otto anni di reclusione senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione, nonché nella parte in cui, al secondo comma, prevede, in caso di condanna, l’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione.
Com’è stato già evidenziato in un’ordinanza che ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzione – si legge nel provvedimento – “l’inasprimento del trattamento sanzionatorio è stato indotto dalle tristi e allarmanti vicende di cronaca, caratterizzate dal ricorso nell’ambito della violenza di genere, alla pratica criminosa del c.d. vitriolage , meglio noto come acid attack (o acid throwing), consistente nell’aggressione della vittima mediante getto di esogeni caustici (come acido solforico, nitrico o cloridrico) localizzata principalmente al volto, con l’intento di sfigurare o mutilare permanentemente la persona offesa, procurandole imponenti danni anatomico-funzionali, tenuto conto delle capacità corrosive degli acidi, suscettibili di provocare irreversibili e gravissime lesioni alle mucose, ai tessuti, alla pelle, e danni quali cecità, ustioni e cicatrici spesso idonei a determinare un vero e proprio deturpamento dei distretti corporei attinti e, nel caso del viso, quella che è stata definita la c.d. morte civile della persona offesa, in ragione dell’incontestabile pregiudizio esistenziale subito dalle vittime di causticazione, per una percentuale dell’80% appartenenti al genere femminile“.
Secondo il giudice a quo, “l’apparente inadeguatezza della fattispecie di lesione personale gravissima rivelata dalla recente storia di fenomeni di vitriolage sul territorio nazionale rispetto a condotte ritenute abiette e ripugnanti dalla comunità e per l’effetto meritevoli di punizioni esemplari, ha evidentemente determinato l’introduzione del reato di cui all’art. 583-quinquies del codice penale, quale equa soluzione di compromesso tra le istanze di tutela delle vittime di condotte generalmente riconducibili alle dinamiche patognomoniche della violenza di genere ed un corretto inquadramento criminologico del fenomeno“.
Al tempo stesso, “il consistente innalzamento della forbice edittale — accompagnato dalla previsione di pene accessorie fisse e da significative modifiche in tema di ordinamento penitenziario, con l’inserimento del reato di cui all’art. 583 -quinquies del codice penale tra quelli di cui all’art. 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 — appare non equilibrato rispetto al sistema e certamente non rispettoso del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella sua duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza“.
Può certamente affermarsi – prosegue il Tribunale di Catania – “che il forte inasprimento sanzionatorio stabilito nel 2019 dal legislatore in relazione alle condotte violente causative di sfregi permanenti abbia comportato delle intime, manifeste disarmonie nel sotto-sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli articoli 582 e seguenti del codice penale: in particolare, tenuto conto dei peculiari compassi edittali previsti dagli articoli 583, comma II del codice penale, 583 -bis del codice penale e 583 -quinquies del codice penale, può ben ritenersi, ad oggi, che in relazione a fatti caratterizzati da estrema offensività — la causazione delle lesioni gravissime previste dall’art. 583, comma II del codice penale, sanzionata mediante la previsione di un’aggravante ad effetto speciale, o le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, a titolo di autonoma fattispecie di reato — sia prevista la pena minima di 6 anni di reclusione, mentre per fatti di portata offensiva oggettivamente inferiore (sfregi permanenti non particolarmente gravi) sia prevista un’autonoma fattispecie delittuosa caratterizzata da una pena minima considerevolmente ed ingiustificatamente superiore al sopracitato limite edittale, ossia 8 anni di reclusione“.
Simili disparità “non paiono giustificabili alla luce di alcun razionale argomento, né può ritenersi che la necessità di combattere vigorosamente il fenomeno della violenza di genere giustifichi irragionevoli diversità di trattamento. A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che le due fattispecie di delitto previste dall’art. 583-quinquies del codice penale sono applicabili anche a casi non inquadrabili quali ipotesi di gender-based violence, o comunque anche laddove la persona offesa non versi in condizioni di particolare vulnerabilità. Parimenti, d’altra parte, può ritenersi ben poco congruo che il vero e proprio «deturpamento» del volto di un individuo — fatto estremamente invalidante — sia punito con una sanzione minima esattamente pari a quella stabilita per gli sfregi di non particolare entità offensiva“.
In conclusione, il Tribunale di Catania, richiamata la differenza, dal punto di vista medico-legale tra lo sfregio e la deformazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in quanto:
– “la cornice edittale prevista anche in riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto appare considerevolmente ed irragionevolmente superiore a quella prevista per fattispecie del tutto omogenee, lesive del bene giuridico dell’integrità psicofisica, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
– l’anzidetta cornice edittale appare irragionevolmente pari a quella prevista per la più grave ipotesi di deformazione del volto, prevista dal medesimo art. 583 -quinquies del codice penale;
– alla luce dei principi espressi in Corte costituzionale n. 40/2019, deve ritenersi che una cornice edittale estremamente alta quale quella prevista dall’art. 583-quinquies del codice penale sia intrinsecamente irragionevole, e ciò in quanto essa inevitabilmente comporta che i più lievi fra i fatti appartenenti alla classe di condotte penalmente rilevanti di «causazione violenta di sfregi permanenti al volto» siano puniti con pene che sarebbero idonee a punire fatti appartenenti alla medesima classe di condotte connotati da ben maggiore offensività;
– le irragionevoli disparità/parità di trattamento de quibus appaiono lesive del principio di rieducazione del reo previsto dall’art. 27 Cost., posto che una pena sproporzionata appare inidonea a sortire validi effetti rieducativi“.