Principio di proporzione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio: il GUP del Tribunale di Catania solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 c. 2 n. 1 e 178 c.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Catania, Ufficio GIP/GUP, Ordinanza, 21 febbraio 2025
Giudice dott.ssa Anna Maria Cristaldi
Nell’ambito di un procedimento per omicidio stradale, il G.u.p. presso il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 2 n. 1, e 178 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione nella parte in cui impediscono la concessione della sospensione condizionale della pena ad un soggetto che abbia riportato condanne a pena detentiva nonostante l’intervenuta riabilitazione.
L’ordinanza in commento, assai pregevole nella ricostruzione tanto della vicenda processuale quanto dei principi costituzionali che vengono in rilievo e che rendono dubbia la compatibilità alla Costituzione del superiore divieto, costituisce una buona occasione per una nuova riflessione della Corte Costituzionale sul principio di proporzionalità della pena e su quello della c.d. individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, Principio di proporzione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio: il GUP del Tribunale di Catania solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 c. 2 n. 1 e 178 c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3