ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Violazione del contraddittorio nel caso in cui la Corte di Appello, dopo aver comunicato che il processo sarebbe proseguito per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili (atteso il decorso della prescrizione), abbia poi confermato la condanna

Cassazione Penale, Sez. II, 13 marzo 2025, n. 10292
Presidente Pellegrino, Relatore Cersosimo

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, dopo aver indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appello che «il processo, atteso il decorso dei termini di prescrizione, sarebbe proseguito in sede penale per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili», ha invece confermato la condanna, non ritenendo più perfezionato il termine di prescrizione.

Alla luce dell’indicazione proveniente dalla Corte – si legge nella sentenza – «la ricorrente non aveva avanzato istanza di trattazione orale, né aveva depositato motivi nuovi di appello o memorie conclusive». Ne consegue, ad avviso dei giudici di legittimità, «una evidente violazione del diritto al contraddittorio e una compressione dei diritti di difesa dell’imputata in ragione della erronea individuazione dei motivi di appello oggetto di esame da parte della Corte di appello (“eventuale conferma delle statuizioni civili”)».

Appare evidente – prosegue le Corte – «che l’indicazione contenuta nel decreto di fissazione ha indotto la ricorrente a ritenere che il giudizio di appello avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente il motivo di gravame con cui era stata chiesta la revoca delle statuizioni civili e che la scelta processuale di non presentare motivi nuovi e di non richiedere la trattazione orale del ricorso sia stata indebitamente alterata da tale fuorviante indicazione».

Pacifica è, dunque, «la violazione del contraddittorio che tale modus procedendi ha indotto, essendo stata, di fatto, sottratta alla ricorrente la possibilità di interloquire, prima della decisione, in ordine al motivo di appello inerente all’accertamento della sua penale responsabilità in relazione al reato di truffa».

Alla luce di tutto ciò, i giudici hanno ritenuto «la pronuncia oggetto di ricorso viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa così come tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost».

Redazione Giurisprudenza Penale

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