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Abnormità del rigetto della richiesta di incidente probatorio ex art. 392 comma 1-bis c.p.p.: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (10869/2025)

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 marzo 2025 (ud. 12 dicembre 2024),  n. 10869
Presidente Cassano, Relatore Aprile

Come avevamo anticipato, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell’elenco contenuto nel primo periodo del comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen.».

Con la sentenza n. 10869, le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «è viziato da abnormità – ed è, quindi, ricorribile per cassazione – il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge».

Redazione Giurisprudenza Penale

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