Femminicidio ed ergastolo
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3 – ISSN 2499-846X
Un comunicato stampa del Governo ha così presentato il disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio: una “nuova fattispecie penale di ‘femminicidio’, che per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo”.
Il ddl prevede l’ergastolo “quando il fatto è commesso come atto di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
Ha senso oggi impegnarsi a fondo in un’esegesi della fattispecie di femminicidio, come se fosse già approvata in via definitiva? È onere dei sostenitori della proposta precisarne i significati che vi attribuiscono. Un osservatore critico (o comunque scettico) può cominciare con alcune domande.
In che cosa consisterebbe l’asserita estrema urgenza criminologica? Quale apporto ci si attende dalla nuova norma? L’attuale area di applicabilità della pena dell’ergastolo, per omicidio doloso aggravato, sarebbe ampliata? O forse l’ergastolo per il femminicidio è solo un messaggio politico, di captazione o rafforzamento del consenso di chi vorrebbe far marcire in prigione i condannati per delitti gravi, buttando via la chiave?
Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Pulitanò, Femminicidio ed ergastolo, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3