Esclusa l’applicazione automatica di una misura cautelare personale più afflittiva in caso di infattibilità tecnica del controllo elettronico
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 4 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. V, 28 febbraio 2025 (ud. 29 gennaio 2025), n. 8379
Presidente Pezzullo, Relatore Giordano
La Corte Suprema di Cassazione si è espressa mediante la pronuncia n. 8379 del 2025 in merito al ricorso al dispositivo del braccialetto elettronico in sede di misure cautelari personali, volto ad incrementare e rendere maggiormente effettivo il controllo sulla persona sottoposta alla misura medesima.
Il caso in esame ha tratto origine dal ricorso presentato dalla persona indagata per violazione dell’art. 612-bis c.p. (rubricato “Atti persecutori”) avverso l’ordinanza emessa dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Milano. Quest’ultimo aveva disposto l’applicazione nei confronti del soggetto indagato della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter c.p.p., misura rafforzata dal contestuale ricorso allo strumento del braccialetto elettronico secondo quanto disposto ex art. 275-bis del codice di rito.
Inoltre, il Tribunale aveva previsto che, laddove l’uso del braccialetto elettronico non fosse stato accettato dalla persona indagata ovvero lo stesso fosse risultato tecnicamente inefficace, la misura cautelare di cui all’art. 282-ter c.p.p. sarebbe stata sostituita in modo automatico, senza alcun tipo di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria, dalla misura, più gravosa, del divieto di dimora ex art. 283 c.p.p.
Su tale ultima questione nonché sulla motivazione dell’ordinanza è stato sviluppato il ricorso della persona indagata.
Pertanto, l’articolo analizza i motivi del ricorso e le implicazioni della pronuncia, soffermandosi sul fatto che la Corte Suprema di Cassazione abbia ritenuto fondato il motivo del ricorso riguardante le conseguenze che sarebbero derivate dal mancato consenso all’uso del dispositivo elettronico ovvero dall’inefficacia tecnica dello stesso.
Difatti, la Cassazione, aderendo alla posizione assunta antecedentemente dalla Consulta, ha statuito che, nei casi in cui il braccialetto elettronico si riveli inidoneo, non sia ammissibile la decisione del giudice di sostituire la misura cautelare del divieto di cui all’art. 282-ter c.p.p. con quella più grave del divieto di dimora.
In virtù dei principi di giusto processo, adeguatezza e proporzionalità, è necessario, afferma la Cassazione, che il giudice effettui una nuova valutazione in merito alle esigenze cautelari, non escludendo in via aprioristica l’applicazione di una misura cautelare più lieve rispetto a quella originariamente disposta.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Macrì, Esclusa l’applicazione automatica di una misura cautelare personale più afflittiva in caso di infattibilità tecnica del controllo elettronico, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 4