Violenza sessuale di gruppo e trattamento sanzionatorio per le ipotesi di “minore gravità”: il Tribunale per i minorenni di Milano solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale per i minorenni di Milano, Ordinanza, 4 febbraio 2025
Presidente dott. Dell’Osta, Giudici dott. Cattaneo – dott.ssa Magrin
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti di minore gravità, la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si è in presenza – si legge nell’ordinanza – “di una violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies del codice penale commessa in forma ritenuta di minore gravità; tuttavia, non è prevista una specifica attenuante per tali fatti ritenuti di minore gravità alla luce dell’interpretazione della norma (qui è del tutto condivisa quantomeno nella sua dimensione letterale); non può in alcun modo giungersi a differenti conclusioni che siano costituzionalmente orientate, dal momento che qualsiasi diversa interpretazione non tanto giungerebbe a spezzare il dato letterale della norma, ma andrebbe ancora oltre, con una operazione di poiesi normativa affatto inaccettabile che, in concreto, trasformerebbe il giudice in legislatore“.
È “opportuno e, anzi, doveroso“ – prosegue il Tribunale – “essendo rilevante nei termini di cui sopra, sottoporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale nella parte in cui non prevede che, nei casi ritenuti di minore gravità, la pena possa essere dal giudice diminuita in misura non eccedente i due terzi“.
Osserva il Tribunale che “nel caso di una violenza sessuale ritenuta di minore gravità, e tenendo quindi conto dell’attenuante di cui all’art. 609-bis , comma 3, del codice penale, il giudice, muovendo dal minimo edittale (sei anni di reclusione) e operando la diminuzione massima, potrebbe comminare la pena di due anni di reclusione; un identico fatto di minore gravità, ma commesso da due persone riunite, sarebbe sanzionato con una pena di otto anni di reclusione (pena quadruplicata). La differenza di pena minima edittale per un fatto non di minore gravità è due anni (sei anni ex art. 609-bis , del codice penale; otto anni ex art. 609-octies , del codice penale; trattasi del 33%); allo stato, la differenza di pena minima edittale per un fatto di minore gravità è sei anni (due anni ex art. 609 -bis , del codice penale con la diminuzione massima per l’attenuante; comunque otto anni ex art. 609 -octies , del codice penale; trattasi del 300%, percentualmente quasi dieci volte tanto l’aumento rispetto ai casi non di minore gravità)“.
Con il paradossale effetto – si legge nel provvedimento – “che, in punto pena, diventerebbe proporzionalmente più conveniente — ammesso che possa parlarsi di convenienza — commettere una violenza sessuale di gruppo di sicura rilevanza rispetto a una violenza sessuale di gruppo potenzialmente di minore gravità“.
Tali considerazioni – conclude l’ordinanza – “consentono anche di dubitare della costituzionalità della norma alla luce della previsione di cui all’art. 27, della Costituzione: una pena che, nei fatti, non è proporzionale è certo contraria alla finalità rieducativa di cui parla l’art. 27, della Costituzione, non consentendo al giudice di comminare una pena che sia adeguata al concreto e oggettivo disvalore del fatto. È ciò è tanto più vero in quanto qui si procede nell’ambito di un giudizio minorile, tenuto anche conto che il principio costituzionale espresso dall’art. 31, secondo comma, della Costituzione, «richied[e] l’adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato […] dalla prevalente esigenza rieducativa […]“.