ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla configurabilità del tentativo di deturpamento o imbrattamento di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.)

Cassazione Penale, Sez. III, 1° aprile 2025 (ud. 13 febbraio 2025), n. 12518 
Presidente Ramacci, Relatore Galanti

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla configurabilità, nella forma tentata, del delitto di cui all’art. 518-duodecies c.p. (“distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici“) con riferimento al caso di una attivista ambientale fermata, all’ingresso di un Museo, con due gessetti, un mini sticker di colla marca “Bostik” e un foglio di cartone.

In caso di delitto contestato in forma tentata – si legge nella sentenza – «compito del Tribunale del riesame è la verifica: a) della astratta configurabilità del reato; b) della valutazione in ordine al fumus della univocità e idoneità degli atti posti in essere ai fini della valutazione della ragionevole ipotizzabilità del reato contestato». L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, «deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto».

Ai fini della ravvisabilità del tentativo – prosegue la sentenza – «i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. Ne consegue che al giudice non è consentito di conferire idoneità e univocità di direzione ad atti che, di per sè stessi, non sono né idonei né univoci, attraverso il riferimento ai propositi interni degli agenti, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili. Diversamente operando, si finirebbe inevitabilmente per conferire rilievo penale ad atti di volizione interna che possono essere valutati soltanto ai fini dell’esistenza dell’elemento psicologico, ma non anche ai fini della ravvisabilità dell’elemento materiale del reato».

La prevalente giurisprudenza di legittimità «ritiene che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli “atti esecutivi” (sulla base di quello che la dottrina chiama “principio di esecuzione”), ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l’univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori». Tuttavia, secondo alcune pronunce di questa Corte, «per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come “preparatori“, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo».

In tal caso – si legge nella pronuncia – «i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare “obiettivamente” dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. A titolo di esempio, la disponibilità di armi da sparo e passamontagna all’ingresso di una banca, potrebbe consentire di inferire l’inizio dell’esecuzione di una rapina ovvero la sussistenza di atti preparatori punibili nei termini di cui sopra».

Nel caso di specie, «tutto ciò manca, né il Tribunale del riesame dà in modo concreto contezza della sussistenza degli elementi sufficienti a ragionevolmente sussistente, almeno a fini probatori, un tentativo punibile. Non vi è, in tutta evidenza, principio di esecuzione, posto che la ricorrente è stata fermata all’ingresso dell’area museale senza aver posto in essere alcuna attività (peraltro neppure annunciata in forma verbale)».

Né, del resto, «è consentito nel caso in esame richiamare la predetta giurisprudenza sugli “atti preparatori”, posto che non è possibile univocamente inferire la destinazione del materiale sequestrato alla ricorrente alla commissione del reato di deturpamento in ragione della “pericolosità intrinseca” degli oggetti di cui la giovane indagata era in possesso, essendo ben possibile che il gessetto e le altre cose sequestrate fossero destinati ad effettuare azioni dimostrative non danneggianti o deturpanti (quali sit-in o appelli ai presenti, come farebbe pensare la scritta su uno dei fogli: “intervento”), ovvero a non porre in essere alcuna azione protestataria».

Ne deriva che, «mancando l’univocità e la direzione degli atti non può, a cascata, che dirsi mancante il requisito del fumus commissi delicti, che certo non può ritenersi sussistente, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in base alla mera appartenenza ( «noti attivisti») ad un gruppo ambientalista, ciò che sarebbe in stridente contrasto con quanto disposto dagli articoli 18 e 21 Cost».

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto: «in tema di sequestro probatorio, laddove sia contestato un reato commesso in forma tentata, ai fini della valutazione del fumus commissi delicti il giudice è tenuto a verificare sia la “astratta configurabilità” del reato sia (con giudizio ex ante) la “univocità” e “idoneità” degli atti posti in essere, ai fini della valutazione della “ragionevole ipotizzabilità” del reato contestato; tali requisiti debbono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento ai propositi interni degli agenti, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili».

Redazione Giurisprudenza Penale

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