ARTICOLIDiritto Penitenziario

Affettività in carcere: le linee guida del DAP

Segnaliamo ai lettori la pubblicazione delle linee guida elaborate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aventi ad oggetto: “Sentenza n. 1012024 della Corte costituzionale e l’affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto“.

Le linee guida fissano “una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, individuare i destinatari, interni ed esterni, per la concessione di colloqui intimi, fissare il loro numero, la loro durata, la loro frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne”, al fine di garantire alle persone detenute l’esercizio del diritto all’affettività in carcere, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 10/2024.

Analogamente ai colloqui intramurari – si legge sul sito del Ministero della Giustizia – “i colloqui intimi saranno concessi nello stesso numero di quelli visivi fruiti mensilmente e avranno durata massima di due ore. Ad usufruirne potranno essere soltanto il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente: l’accertamento, demandato al Direttore dell’istituto e in taluni casi all’Autorità Giudiziaria, sarà automatico per coloro che già siano stati ammessi ai colloqui visivi o telefonici”.

Da una ricognizione effettuata dal DAP su dati aggiornati a fine dicembre 2024, “la platea di potenziali beneficiari è di quasi 17mila detenuti. Sono esclusi quelli sottoposti a regimi detentivi speciali previsti dagli articoli 41-bis e 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario (per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina), quelli che hanno usufruito almeno di un permesso nell’anno di riferimento e quelli che hanno commesso almeno una infrazione disciplinare (che non potranno usufruirne prima di un periodo non inferiore a sei mesi). In ogni caso non possono accedere al beneficio i detenuti sorpresi con sostanze stupefacenti, telefoni cellulari od oggetti atti a offendere“.

Saranno i Provveditori a “individuare le strutture penitenziarie dotate di locali idonei e adottare le misure organizzative necessarie per garantire l’esercizio di tale diritto anche in altri istituti della regione diversi da quelli dove si trova il detenuto. La camera, arredata con un letto e annessi servizi igienici e senza la possibilità di chiusura dall’interno, sarà sorvegliata soltanto all’esterno da personale di Polizia penitenziaria adeguatamente equipaggiato per il controllo dei detenuti e delle persone ammesse ai colloqui intimi nonché per l’ispezione del locale prima e dopo l’incontro“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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