Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e soppressione, da parte della Legge 177/2024, del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”: il Tribunale di Pordenone solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Pordenone, Ufficio GIP, Ordinanza, 8 aprile 2025
Giudice dott.ssa Granata
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Pordenone – accogliendo una richiesta presentata dalla Procura – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 della Legge 25 novembre 2024, n. 177 (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”), nella parte in cui ha soppresso dall’art. 187 Codice della strada le parole “in stato di alterazione psico-fisica” per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice art 25 co. 2 Cost. e del principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27 co. 3 Cost.
La disciplina normativa risultante dalla precedente formulazione dell’art. 187 C.d.S. – si legge nell’ordinanza – era “tesa a sanzionare soltanto quelle condotte in grado di ledere il bene giuridico presidiato dalla norma costituito dalla sicurezza stradale e dalla salvaguardia dell’incolumità fisica degli utenti della strada, configurando un’ipotesi di reato di pericolo concreto, basata sul preventivo accertamento dell’attualità di uno stato di alterazione psicofisica al momento della guida e della derivazione di tale stato dall’assunzione di sostanze stupefacenti“.
Mediante l’espunzione dalla lettera della norma del riferimento allo stato di alterazione – prosegue il Tribunale – “il testo dell’odierno art 187 C.d.S. prescinde in toto dall’accertamento di uno dei requisiti essenziali su cui poggiava l’intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che l‘integrazione del reato è oggi subordinata al mero riscontro della positività a tali sostanze“.
Da ciò è disceso “un inevitabile effetto espansivo della norma incriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell’applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all’incidenza che la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può avere in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità“.
Appare manifestamente irragionevole e iniquo – si legge nel provvedimento – “ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida, poiché in tal modo viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all’avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice“.
In altri termini, “si è trasformato l’illecito da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto, senza che l’anticipazione della tutela penale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata ad una giustificazione causalmente ondata sul criterio dell’id quod plerimque accidit“.