Aggravante della crudeltà e dolo d’impeto: rimessa una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. I, Ord. 6 maggio 2016 (ud. 13 gennaio 2016), n. 18955
Presidente Vecchio, Relatore Talerico
Segnaliamo l’ordinanza con cui la prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite una questione inerente al rapporto tra la aggravante della crudeltà («l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone» di cui all’art. 61 c.1 n. 4 c.p.) e l’elemento psicologico del dolo d’impeto.
Per quanto riguarda il concetto di crudeltà – affermano i giudici – «la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel sottolineare il carattere precipuamente soggettivo della circostanza, restando, tuttavia, controversa la questione della necessità della condizione della percezione sensoriale da parte della vittima della azione delittuosa».
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, «in tema di omicidio, il giudice, per ritenere la sussistenza dell’aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà, deve preliminarmente procedere all’esame delle modalità complessive dell’azione e del correlato elemento psicologico, poiché, essendo il fondamento della circostanza costituito dall’esigenza di irrogare una maggior pena correlata alla volontà dell’agente di infliggere sofferenze “aggiuntive” rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell’evento, ai fini della sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di per sè insiti nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante della crudeltà, riconosciuta dal giudice di merito con prevalente riferimento al numero di colpi inferti e all’abbandono della vittima in stato agonico, evidenziando che tali elementi si collocavano in un contesto di dolo d’impeto e di finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica».
Con specifico riferimento «all’incidenza della modulazione dell’elemento psicologico del delitto (nella forma del dolo di impeto) sulla configurabilità della aggravante della crudeltà, si riscontra un precedente giurisprudenziale (per vero risalente nel tempo) che, in contrasto col più recente orientamento, ha fissato il principio secondo cui “l’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 4 – l’avere usato sevizie o crudeltà verso le persone – è compatibile con il dolo d’impeto“
«La relativa modulazione nella forma del dolo di impeto (ovvero in forme di più intensa volizione) – si legge nell’ordinanza – si appalesa affatto impertinente rispetto all’ambito della sussistenza della aggravante della crudeltà, posto che, alla evidenza, la condotta perpetrata con dolo di impeto integra – ovvero no – alternativamente la aggravante della crudeltà, a seconda che risulti espressiva della pravità del reo, assolutamente prescindendo dalla connotazione dell’elemento psicologico della condotta».
Questo, in conclusione, il quesito di diritto rimesso alle Sezioni Unite:
«se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell’elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione».