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Market abuse e cumulo delle sanzioni: inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 102 del 2016
Presidente Grossi, Relatori Lattanzi – Cartabia

Sono state depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 2016, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 187-bis, comma 1 (Abuso di informazioni privilegiate) del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) in tema di manipolazione del mercato.

Come avevamo anticipato, infatti, lo scorso 8 marzo la Consulta aveva reso noto, con un comunicato, di aver dichiarato l’inammissibilità delle due questioni sollevate dalla Corte di Cassazione in tema di abuso di mercato e di aver restituito gli atti al giudice rimettente per la terza (sollevata dal Tribunale di Bologna), per sopravvenute modifiche legislative.

Ricordiamo che, con ordinanza del 15 gennaio 2015, la quinta sezione penale della Corte di cassazione aveva sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato», per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»).

In via subordinata, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli», in relazione al medesimo parametro e alla medesima norma interposta della questione principale.

Entrambe le questioni sono state giudicate inammissibili dalla Corte Costituzionale.

Quanto alla prima, la si è ritenuta inammissibile in quanto non rilevante nel giudizio a quo, dal momento che esso concerne una disposizione, l’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che ha già ricevuto definitiva applicazione dall’autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è piuttosto chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui all’art. 184, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998.

Quanto alla seconda, i giudici della Consulta osservano come la stessa Corte rimettente abbia evidenziato che l’accoglimento di una tale questione determinerebbe un’incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente: l’intervento additivo richiesto – si legge nella sentenza – non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti, penale e amministrativo, cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell’ordinamento italiano del divieto di bis in idem, come censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Grande Stevens.

Redazione Giurisprudenza Penale

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