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Furto con strappo e sospensione dell’esecuzione delle pene detentive: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p.

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Corte Costituzionale, Sentenza numero 125 del 2016
Presidente Grossi, Relatore Lattanzi

Segnaliamo ai lettori la pronuncia numero 125 del 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

La lettera a) del comma 9 dell’art. 656 c.p.p. – affermano i giudici – stabilisce che per i condannati per i delitti di cui all’art. 624-bis cod. pen. non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione prevista dal precedente comma 5; tuttavia, la stessa disposizione non contiene un’analoga previsione nei confronti dei condannati per il delitto di rapina.

Questo delitto – si legge in sentenza – non rientra neanche nell’elenco dei reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per i quali pure non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione: in tale elenco, infatti, figura solo la rapina aggravata, prevista dall’art. 628, terzo comma, cod. pen.

La distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.) e quella della rapina (art. 628 cod. pen.) risiede nella diversa direzione della violenza esplicata dall’agente: sussiste un furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece una rapina l’impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona. Nel furto con strappo la vittima può risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Così, se lo strappo non basta per ottenere l’impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, è ravvisabile una rapina.

E’ stato già chiarito che l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., laddove pone il divieto della sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 5 dello stesso articolo, si fonda su una «presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo» indicato in tale lettera (ordinanza n. 166 del 2010), e con ragione il giudice rimettente ha rilevato che gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.

La disparità di trattamento – conclude la Corte Costituzionale – perciò non si giustifica, non tanto per la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, quanto per le caratteristiche dei due reati, che non consentono di assegnare all’autore di un furto con strappo una pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell’autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona.

Deve pertanto concludersi che la censura nei confronti dell’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. è fondata, e che di conseguenza va dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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