Richiesta di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna: competente il giudice dibattimentale
Cassazione Penale, Sez. I, 22 giugno 2016 (ud. 3 febbraio 2016), n. 25867
Presidente Vecchio, Relatore Cavallo
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. (introdotto dalla Legge 28-4-2014 n. 67 – Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) segnaliamo la pronuncia con cui la prima sezione penale ha affermato che, sulla richiesta avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente il giudice dibattimentale e non il giudice per le indagini preliminari, diversamente da quanto previsto dal codice per le richieste di riti alternativi formulate con l’opposizione stessa.