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Intercettazioni telefoniche: pubblicate le linee guida del Csm

16-06-2008 foto di repertorio Mafia: otto anni per sentenza, Csm chiede rimozione giudice ritardatario Pinatto Nella foto La sede del CSM (Agenzia: LAPRESSE) (NomeArchivio: CSM2_edi.JPG)

Segnaliamo la pubblicazione delle linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura in tema di intercettazioni telefoniche.

Nel documento si sottolinea la centralità della figura del P.M. «nella gestione e direzione delle indagini, nella selezione delle intercettazioni e nella attivazione delle procedure di stralcio e distruzione, con conseguente necessità di fare affidamento innanzitutto sulla professionalità dei magistrati procedenti e sulla correttezza nella concreta gestione del rapporto che la legge delinea fra pubblico ministero e polizia giudiziaria».

No secco, da parte del CSM, a qualsivoglia forma di delega “in bianco” alla polizia giudiziaria, pratica cui si oppongono «ragioni di ordine sistematico e normativo, che individuano nel P.M. l’unico organo, in quanto magistrato, in possesso degli imprescindibili strumenti conoscitivi, spesso di non facile applicazione rispetto al caso concreto, atti a consentire un appropriato vaglio delle conversazioni».

E’ il pubblico ministero che, nel trattamento dei dati sensibili, «potrà operare una prima selezione delle conversazioni, dando direttive sul punto alla polizia giudiziaria, affinché proceda alla trascrizione di un sunto o ne annoti solo la mera indicazione dei dati estrinseci. Potrebbe costituire ulteriore ausilio alla riservatezza del dato, come in precedenza illustrato, la redazione di un indice a cura della polizia giudiziaria in fase di ascolto, contenente solo il numero progressivo delle conversazioni non trascritte e meramente indicate nel brogliaccio. Il PM, nell’ulteriore e successivo vaglio degli atti da porre a base della richiesta di misura cautelare e nella medesima richiesta potrà selezionare le conversazioni da utilizzare, nell’ambito di una delibazione che resta di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria, in ordine alla rilevanza probatoria delle conversazioni contenenti dati sensibili».

«E’ auspicabile che i magistrati si attengano ad un onere di sobrietà contenutistica, eventualmente valutando se omissare, nelle conversazioni comunque rilevanti, i riferimenti a cose o persone, se non strettamente necessari, dandone conto con adeguata motivazione».

Va ribadito con decisione – si legge nel documento – «che il rimedio alla divulgazione non può essere rappresentato dalla riduzione dell’area operativa del mezzo di ricerca della prova in esame, che è indispensabile per le investigazioni. Né tantomeno dall’opzione di riportare per riassunto e non in forma integrale le conversazioni nei provvedimenti giudiziari, con il rischio di ridurre la genuinità della prova scaturita dalla conversazione intercettata. La mera raccolta di dati personali, infatti, non provoca una lesione del diritto alla riservatezza, che invece deriva dall’eventuale patologica violazione delle regole di gestione di simili dati. L’opzione operata attraverso la presente risoluzione muove dunque su di una direttrice tesa alla maggiore limitazione possibile della divulgazione dei dati sensibili».

Tale operazione – conclude il CSM – «dovrà essere compiuta tenendo conto che in tali casi ci si troverà di fronte alla inevitabile necessità di operare un contemperamento di interessi parimenti garantiti e tutelati, con l’esigenza di ricercare il giusto equilibrio tra valori costituzionali, nessuno dei quali è tanto prevalente da imporre automaticamente il sacrificio dell’altro. Una attenta e responsabile applicazione di tali presidi ovvero di alcuni di essi potra consentire di assicurare in via generale un livello avanzato di tutela ai soggetti coinvolti nonché ai magistrati responsabili del trattamento del dato, di operare, nell’ambito della legislazione vigente, in un quadro di regole e di standards operativi condiviso dall’organo di governo autonomo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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