ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Negato il permesso al detenuto di celebrare e consumare le nozze

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Cassazione penale, Sez. I, 30 agosto 2016 (ud. 10 maggio 2016), n.35813
Presidente Siotto, Relatore Di Giuro

Non è consentito il permesso ordinario ai sensi dell’art.30, c.2, Ord. Pen. per celebrare le nozze e successivamente consumarle. Lo ha stabilito la I Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.35813, depositata il 30 agosto 2016.

Un detenuto ha proposto ricorso a Piazza Cavour contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che rigettava il reclamo avverso il provvedimento col quale il locale Magistrato di Sorveglianza aveva a sua volta rigettato la richiesta di permesso allo scopo di poter «convolare a nozze con la sua compagna e di perfezionare l’unione morale e materiale tra i coniugi, come previsto dal Codice Civile e dai Patti Lateranensi».

Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso in quanto il permesso richiesto (permesso ordinario e non premio) «presuppone la sussistenza di situazioni di pericolo o di emergenza familiare, connotate da eccezionalità e da particolare gravità (…). Alla luce di detti profili la necessità di convolare a nozze e consumare il matrimonio non può costituire un evento suscettibile di essere ricondotto alla categoria degli eventi eccezionali, caratterizzati da particolare gravità, idoneo a giustificare il ricorso alla previsione contenuta nell’art. 30 ord. pen.».

Né la richiesta di convolare a nozze, né quella di consumare il matrimonio (neppure fondando la richiesta con il desiderio dei promessi sposi di concepire figli), pertanto, possono considerarsi elementi idonei a legittimare il permesso.

Redazione Giurisprudenza Penale

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