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D.lgs. 15 settembre 2016, n. 184 sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016 il D.lgs. 15 settembre 2016, n. 184: Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari.

Il decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 ed interviene sul codice di procedura penale e sul testo della Legge 22 aprile 2005, n. 69 relativa al Mandato di Arresto Europeo.

Il decreto si compone di 5 articoli ed entrerà in vigore il 18 ottobre 2016.

Art. 1 – Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta’ personale e al diritto delle persone private della liberta’ personale di comunicare con terzi e con le autorita’ consolari.

Art. 2 – Modifiche al codice di procedura penale
1. All’articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».

Art. 3 – Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
1. All’articolo 29, comma 4, lettera c), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola: «detenuti» sono inserite le seguenti: «o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione».

Art. 4 – Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:  «5-bis. All’atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale e’ richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da’ immediato avviso all’autorità competente dello stesso.»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Si applica la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».

Art. 5  – Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Redazione Giurisprudenza Penale

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