L’ astensione dei difensori non è consentita nei procedimenti “de libertate” – Cass. Pen. Sez Un. 26711/2013
Cassazione Penale, Sez. Un., 19 giugno 2013 (ud. 30 maggio 2013), n. 26711
Presidente Santacroce, Relatore Romis
Con la sentenza numero 26711 delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentita l’ astensione dei difensori dalle udienze quando queste ultime abbiano ad oggetto l’applicazione di una misura cautelare personale.
L’udienza si era svolta lo scorso 30 maggio e lo scorso 19 giugno sono state depositate le motivazioni.
Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che l’astensione dalle udienze da parte del difensore, che aderisca ad una protesta di categoria, non è consentita nei procedimenti “de libertate”, in quanto l’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l’astensione possa riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”.
In applicazione di tale principio è stata rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p.
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