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Brevi appunti in merito alla necessaria distinzione tra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato continuato

a cura di Mattia Miglio e Jacques Fosson

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12 – ISSN 2499-846X

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Corte di Appello di Roma, Sez. III, 31 marzo 2016, n. 2984
Presidente Mineo, Giudici Acerra, Castagnoli

La presente sentenza offre lo spunto per analizzare un tema noto, ma che è ancor oggi fonte di uno dei più ricorrenti equivoci interpretativi.

Capita, infatti, con inspiegabile frequenza che, in presenza di plurime condotte delittuose, l’operatore del diritto penale cada nell’equivoco di ipotizzare il delitto di associazione per delinquere, senza aver previamente verificato la sussistenza di un puntuale programma criminoso in grado di perdurare anche dopo il perseguimento di un unico e determinato obiettivo.

L’occasione per cercare ancora una volta di eliminare tale errore viene fornita dalla (nota) vicenda riguardante una serie di operazioni finanziarie finalizzate esclusivamente a sottrarre risorse economiche ad un noto partito politico italiano.

Scorrendo le motivazioni, la Corte d’Appello di Roma precisa che “l’elemento distintivo del delitto di associazione per delinquere va individuato nel carattere dell’accordo criminoso che risulta diretto all’attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmata. Nel caso di specie, l’accordo aveva come obiettivo esclusivo l’appropriazione del patrimonio del partito La Margherita” (cfr. p. 46).

A sostegno di tali affermazioni, la Corte d’Appello richiama i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, in occasione della vicenda dell’appropriazione indebita  di migliaia di libri antichi appartenenti alla biblioteca dei Gerolamini, proseguita nel corso degli anni grazie a un accordo tra il Direttore della biblioteca ed alcuni sodali: “non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 2013, n. 19783. In senso analogo, si veda anche Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 933, secondo cui “il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che nell’indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati.”).

In applicazione di tali principi, pertanto, i giudici escludono che nella vicenda in esame possa ritenersi configurata la fattispecie ex art. 416 c.p., poiché “in atti vi è la prova  che l’attività continuativa di appropriazione del denaro del partito, è stata certamente oggetto di un ben congegnato sistema criminoso, non occasionale o contingente; manca però la prova che quell’accordo facesse parte di un più generale programma permanente ed indeterminato di azioni illecite pur del medesimo genere, da perdurare anche dopo il perseguimento dell’unico e determinato obiettivo accertato” (cfr. p. 46).

In conclusione, nell’ipotesi di plurime condotte illecite coinvolgenti più persone, non potrà essere contestata la fattispecie di associazione per delinquere ove l’accordo tra i sodali, pur certo e ben congegnato, sia finalizzato a realizzare un puntuale scopo criminoso e non anche a dar vita a uno stabile sodalizio perdurante anche dopo l’esaurimento della serie di reati programmata ex ante.

Evidenti sono le ripercussioni che tale impostazione sembra offrire.

Soprattutto se si considera l’enorme danno che deriva dalla non corretta contestazione del reato di associazione a delinquere. Troppo spesso, infatti, accade che i c.d. reati programmati rientrano tra i delitti contro il patrimonio, che – come è noto – sono prevalentemente di competenza del Tribunale in Composizione Monocratica, hanno tempi di prescrizione brevi e non prevedono il previo filtro dell’udienza preliminare. Udienza preliminare che, tuttavia, diverrebbe inevitabile, nell’ipotesi in cui la contestazione dei c.d. reati programmati fosse accompagnata dalla contestazione (pur infondata) del delitto ex art. 416 c.p. ai sodali.

Orbene, capita con estrema frequenza che una non corretta contestazione del delitto di associazione per delinquere determini un inutile allungamento dei tempi del procedimento penale (gravato inutilmente del filtro dell’udienza preliminare) determinando la prescrizione dei reati scopo.

Con l’evidente conseguenza che gravi condotte illecite (peraltro oggetto di un puntuale disegno criminoso, ancorché non costituente un’associazione a delinquere) rimangano – di fatto – impunite.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Brevi appunti in merito alla necessaria distinzione tra associazione a delinquere e concorso di persone nel reato continuato, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12