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Detenzione illegittima di migranti irregolari a Lampedusa: la Grande Camera della Corte EDU condanna l’Italia

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12 – ISSN 2499-846X

cedu

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera,
Sentenza Khlaifia e a. c. Italia, 15 dicembre 2016

È stata depositata ieri, 15 dicembre 2016, la sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso Khlaifia e altri c. Italia.

Come avevamo già reso noto, con sentenza del 01.09.2015 (Corte EDU, 01.09.2015, Khlaifia e altri c. Italia, n. 16483/12), la Seconda Sezione della Corte aveva condannato l’Italia per l’illegittima privazione della libertà personale (art. 5 CEDU) subita da alcuni cittadini tunisini, sbarcati irregolarmente sulle coste siciliane nel settembre 2011, per le condizioni disumane e degradanti da questi ultimi patite presso il Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa (art. 3 CEDU), nonché per la successiva espulsione collettiva degli stessi (Art. 4, Prot. 4 alla CEDU).

La Grande Camera ha riconosciuto all’unanimità:

1) la violazione dell’art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), perché i ricorrenti sono stati trattenuti illegalmente nel centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e, successivamente, su alcune navi attraccate presso il porto di Palermo in mancanza di una base legale nel diritto interno e mediante una trasformazione de facto di tali luoghi in centri di detenzione.

In particolare, la Corte ha rilevato che i ricorrenti “were not only deprived of their liberty without a clear and accessible legal basis, they were also unable to enjoy the fundamental safeguards of habeas corpus, as laid down, for example, in Article 13 of the Italian Constitution. […] Since the applicants’ detention had not been validated by any decision, whether judicial or administrative, they were deprived of those important safeguards” (par. 105 della sentenza).

La Corte ha peraltro rilevato come l’ambiguità della normativa in materia di trattenimento dei migranti irregolari abbia dato origine a numerose situazioni di privazione de facto della libertà personale (par. 106).

2) la violazione dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo) in relazione all’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti), poiché il Governo italiano non ha indicato alcun rimedio che potesse essere attivato dai ricorrenti al fine di lamentare le condizioni di trattenimento e contestare eventuali violazioni dell’art. 3 CEDU (nel merito ritenute, tuttavia, non accertate dalla Corte).

Contrariamente a quanto deciso dalla Camera nella sentenza del 01.09.2016, non sono invece state riconosciute dalla Grande Camera né la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale, né la violazione dell’art. 4, Protocollo 4 alla CEDU (divieto di espulsioni collettive) e dell’art. 13 CEDU rispetto a quest’ultimo.

In particolare, la Grande Camera, nell’escludere la violazione dell’art. 3 CEDU con riferimento alle condizioni del trattenimento, ha tenuto conto la situazione di emergenza, dettata dall’ingente flusso migratorio in ingresso, nella quale le autorità italiane si sono trovate a operare (in proposito si veda altresì la concurring opinion del Presidente Raimondi).

Ciononostante, la conferma della violazione dell’art. 5, CEDU e l’incidentale riconoscimento della non occasionalità del ricorso a forme di atipiche di detenzione dei migranti irregolari in arrivo sul territorio nazionale rendono ormai imprescindibile, oltre che improrogabile, l’intervento del legislatore affinché siano rese effettive, anche nei confronti dei cittadini stranieri, le garanzie di cui all’art. 13 Cost.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Detenzione illegittima di migranti irregolari a Lampedusa: la Grande Camera della Corte EDU condanna l’Italia, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12