Un’operazione commerciale imprudente ma finalizzata a massimizzare i profitti della società (poi fallita) non integra l’elemento soggettivo necessario per il delitto di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223 l.f.
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. V, 5 gennaio 2017 (ud. 14 ottobre 2016), n. 533
Presidente Vessichelli, Estensore Amatore, P.G. Mazzotta
1. Davvero numerosi sono gli spunti di riflessione offerti dalle motivazioni della sentenza che qui si pubblica su vicende originate dalla condotta di operatori commerciali nello sfondo della difficile situazione economica di questi anni.
Chiamata a pronunciarsi sul crack finanziario di una Società operante nel settore delle multisale cinematografiche, la Quinta Sezione dapprima delinea i tratti della responsabilità penale dell’amministratore di diritto, meramente “prestanome o testa di legno”, per i fatti commessi dall’amministratore di fatto.
Nonostante fosse pacificamente emerso che l’amministratore di diritto non si fosse mai occupata delle questioni contabili inerenti la Società fallita né fosse stata mai indicata come interlocutrice e/o referente della Società stessa verso l’esterno, la Suprema Corte ritiene sussistente la penale responsabilità in capo al prestanome, conformandosi al granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l’amministratore di diritto, anche se sia stato una mera testa di legno. Ed invero il cod. civ. impone all’amministratore precisi obblighi di vigilanza, con la conseguenza che, per integrare il dolo dell’amministratore di diritto, è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta” (p. 7).
Analogamente, il prestanome, nonostante “sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita” (p. 7), risponderà altresì del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, “in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari” (pp. 7-8).
Scontate quindi le conseguenze penali in capo al mero prestanome: “allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo da far da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale” (p. 7. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. V, 07.01.2015 (ud.) – 18.02.2015 (dep.), n. 7332, Fasola).
2. Il secondo spunto di riflessione attiene invece alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al delitto di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223 l.f.
La Suprema Corte di Cassazione sembra infatti escludere che possa essere contestato tale delitto, nelle ipotesi in cui la Società fallita abbia posto in essere operazioni gestionali, tutt’al più imprudenti, ma finalizzate non tanto a determinare con dolo il dissesto (o il relativo rischio), quanto a massimizzare i profitti economici della Società.
In sede di prime cure, il Tribunale di Monza aveva mandato assolti i due imputati perché aveva individuato la causa del dissesto, tutt’al più, in una semplice gestione imprudente della Società, escludendo così da parte degli imputati la previsione del fallimento o la semplice accettazione del relativo rischio.
Tale impostazione, tuttavia, era stata ribaltata dalla Corte d’Appello milanese che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto ex art. 223 l.f. in capo ai due imputati.
Sennonché, le statuizioni della Corte d’Appello vengono censurate dalla Sezione Quinta della Suprema Corte, che annulla con rinvio (limitato a tale capo) la sentenza di secondo grado, invitando così la Corte d’Appello a valutare nuovamente le “reali intenzioni, iniziali e successive, dei due imputati in relazione, anche, alla reale consapevolezza di porre in essere condotte dirette a cagionare la decozione della società poi fallita” (p. 10), alla luce dei principi qui di seguito riportati.
In particolare, la Quinta Sezione rileva che la chiusura del Multisala venne determinata da una molteplicità di motivazioni concorrenti, “alcune delle quali […] sfuggivano alle determinazioni e alla volontà degli imputati stessi” (p. 10).
Prosegue poi la Quinta Sezione: “anzi gli imputati hanno allegato una serie di circostanze, quale l’attivazione di un ricorso al T.A.R. e la predisposizione di un piano di fattibilità economica dell’operazione commerciale, per dimostrare la volontà di portare a termine proficuamente l’operazione commerciale intrapresa con il cd. Multisala, non ottenendo, tuttavia, sul punto, un’adeguata risposta motivazionale da parte della Corte distrettuale […] Peraltro l’ampiamento della metratura per i locali commerciali già prevista dalla convenzione urbanistica, se, da un lato, denota la commissione di eventuali irregolarità amministrative ovvero forse sin anco di reati edilizi, dall’altro, evidenzia tuttavia la volontà di “massimizzare” il profitto ricavabile dalla complessiva operazione edilizia e commerciale, con una intenzione certamente non diretta a cagionare con dolo il fallimento della società” (p. 10).
In sostanza, quindi, la Cassazione conferma la sentenza assolutoria di primo grado giustificata, da un lato, dall’attivazione da parte degli imputati di un’operazione meramente imprudente – “in ragione della scarsa forza finanziaria di quest’ultimi e della inesperienza nel settore commerciale (le cd. Multisale cinematografiche)” – e, dall’altro, “dall’attivismo imprenditoriale dimostrato da (omissis) che, nonostante le notevoli difficoltà frappostesi alla conclusione della complessiva operazione commerciale, aveva comunque dimostrato di essersi attivato, dal punto di vista amministrativo, per far ottenere alla Multisala la destinazione commerciale progettata e per stipulare contratti d’affitto di azienda con la (omissis) e preliminari di vendita con la (omissis), prima e con la (omissis), dopo” (pp. 9-10).
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Lo Turco, Un’operazione commerciale imprudente ma finalizzata a massimizzare i profitti della società (poi fallita) non integra l’elemento soggettivo necessario per il delitto di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223 l.f., in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2